L’EVOLUZIONE DELL’ISTITUTO FAMILIARE IN ITALIA

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Di Angelo Perfetti

Per affrontare il discorso sulla famiglia e sulla sua considerazione dal punto di vista
legislativo non possiamo che rifarci prioritariamente alla Costituzione Italiana. In
realtà, quei principi oggi vacillano sotto i colpi relativistici di un diritto individuale
che sta ben lontano dall’idea dei Padri Costituenti. Vale come utile esercizio ricordare
l’articolo 29 che recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio”. Per la Costituzione dunque non può esistere famiglia
se .non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.
Una concezione questa, dell’unione tra uomo e donna, che via via nel tempo è cambiata
fino ad arrivare ai nostri giorni. E un’istituzione, quella della famiglia, sempre più in crisi.
Le cause? Sono molte, ma certo la mancanza di attenzione reale verso i bisogni delle
famiglie ha avuto un peso non indifferente. Lo Stato, seppur governato per decenni da
forze cattoliche nonostante la centralità della famiglia, non ha incoraggiato la gente ad
avere figli tramite i servizi per i bambini, come gli asili. Anche le agevolazioni fiscali e i
sussidi per le famiglie con tanti figli non sono state incisive.
Ancora oggi, pur se nel nuovo Millennio, la famiglia sconta questa dicotomia tra
attenzione dichiarata e atti concreti del Parlamento.
Ma la trattazione dell’evoluzione del diritto di famiglia non può essere soltanto
una esposizione del succedersi di regimi normativi, bensì una storia del fenomeno
sociale, che le leggi accompagnano nella sua evoluzione (o involuzione, a seconda
dell’approccio critico). Alla famiglia fondata sul matrimonio — o famiglia legittima — si
contrappone la famiglia naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso che
convivono more uxorio. La materia è stata recentemente riformata dal decreto Cirinnà
che ha sostanzialmente equiparato le coppie di fatto a quelle sposate, prevedendo la
possibilità di stipulare delle convenzioni.
Inevitabile dunque fare un excursus storico, per capire meglio l’evoluzione legislativa
rispetto al concetto di famiglia, come si è modificato nel tempo e a quale punto si è
arrivati oggi. Prioritaria è la definizione: “Il diritto di famiglia è quell’insieme di norme
giuridiche che disciplina le relazioni familiari; dette norme appartengono a molteplici
settori dell’ordinamento, ancorché in diversa misura: al diritto privato in primo luogo,
ma anche al diritto costituzionale, internazionale privato, penale, processuale civile
e penale, ecclesiastico, tributario, del lavoro, amministrativo e regionale. Il diritto di
famiglia ricomprende inoltre norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il
canonico, l’internazionale

Definito il concetto, vediamo come si è modificato nel tempo. La depenalizzazione
dell’adulterio nel 1969, l’introduzione del divorzio nel 1970, la riforma del diritto
di famiglia nel 1975 democratizzarono in profondità la materia delle relazioni
domestiche. Nei rapporti genitori/figli la potestà diventava finalmente parentale, con
una piena bititolarità del padre e della madre; scompariva il concetto di “onorare i
genitori per passare al più moderno “rispettare”. Poi arrivò l’esclusione di qualsiasi
forma di violenza – fisica e morale – nelle relazioni domestiche. Questa evoluzione
si è spinta, ai nostri giorni, fino ad annullare l’assunto di base uomo-donna; ma se la
parificazione è stata considerata universalmente un valore, l’introduzione di nuovi tipi
di “famiglie” trova invece ampie critiche e controverse letture.
La legge n. 898/1970 costituì il primo “strappo” alla dottrina consuetudinaria e
all’impostazione cattolico/democristiana; il primo dicembre1970, infatti, il divorzio
(la cosiddetta legge Fortuna-Baslini) fu introdotto nell’ordinamento giuridico italiano;
con l’opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano, della
Südtiroler Volksparteie dei monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità
Monarchica, e con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista
Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista
Democratico Italiano, del Partito Repubblicano Italiano, del Partito Liberale Italiano.
Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con
la legge n.352 del 1970; quattro anni dopo, il 12 maggio, fu effettuato il referendum
abrogativo, che vide però la vittoria nei “no”. Il titolo di Avvenire, all’indomani, era
laconico:”Anche se milioni di italiani hanno votato contro il ‘divorzio’ hanno prevalso
i ‘No’. Dobbiamo prendere coscienza che si è dinanzi a un mutamento di costume e di
cultura”.
Un mutamento che non si è fermato. Dal 1971 vi sono diverse proposte di riforma al
diritto di famiglia che vengono rese organiche in un unico corposo testo presentato alla
Commissione il 30 aprile ed approvato dalla Camera. La famiglia ne esce riformata con
la legge del 19 maggio 1975, n. 151: la famiglia diventa del tutto paritaria, prevedendo
l’equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri, il superamento di molte delle
differenze tra lo status di figli legittimi e naturali, l’acquisizione della maggiore età a
18 anni e non più a 21, il divieto di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, e – tra le
altre cose - l’introduzione del regime legale della comunione dei beni.
Il vero cambiamento epocale, e secondo ferale colpo alla famiglia come viene intesa
dal mondo cattolico, arriva 3 anni dopo, con le Norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/1978).Tra i punti
principali della legge troviamo l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555 del codice
penale per i quali l’interruzione della gravidanza era considerata reato; la facoltà per
la donna di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni di
gestazione; tra il quarto e quinto mese possibilità di interrompere la gestazione solo
per motivi di natura terapeutica.
Come si noterà, il parametro di riferimento è esclusivamente la donna, senza alcun
accenno alla paternità. Impostazione che è stata seguita fino ai nostri giorni anche

nelle cause di divorzio, con una preponderanza di tutele della donna rispetto all’uomo.
La Legge 194 – per inciso - disciplinò anche l’adozione e l’affidamento dei minori.
Per trovare nuovamente la famiglia nelle pieghe del diritto dobbiamo arrivare al
1984, quando con il “Nuovo concordato” (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede, L. 121/1985), fu riformato il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio
canonico nonché l’attribuzione degli effetti civili alle sentenze di nullità ecclesiastiche.
Le “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (L. n. 74/1987)
arrivano invece ad “aggiustare” la legge sul divorzio, in particolare rispetto alla
riduzione del tempo intercorrente tra separazione e divorzio (da cinque a tre anni) e la
facoltà del tribunale di pronunciare una sentenza parziale che dichiari lo scioglimento
definitivo del vincolo ovvero la cessazione degli effetti civili, separatamente dalla
discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento.
Oggi si parla molto di “femminicidio”, ma la prima volta che il legislatore se ne occupò
risale al 2001, con le cosiddette “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” (L.
n. 154/2001, modificata dalla legge n. 304/2003).
Nel 2004 fu affrontato il delicato tema della procreazione medicalmente assistita (L.
n. 40/2004), che dà la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione solo alle
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente
fertile, entrambi viventi, possibilità comunque circoscritta ai casi in cui sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione;
l’esclusione del ricorso alla fecondazione eterologa. Un aspetto superato con sentenza
n. 162/2014 della Corte Costituzionale nella quale si è dichiarata l’illegittimità della
norma della legge 40 nella parte in cui si vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli
o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. Ennesimo colpo all’impostazione cattolica
di famiglia e procreazione.
La separazione tra coniugi si propone come una strada sempre più in discesa, e con
la legge 55/2015 si arriva al cosiddetto “divorzio breve”, dove in luogo dei tre anni
prima previsti, in caso di separazione giudiziale, basterà un anno per porre fine al
matrimonio. Il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il nuovo
testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò
indipendentemente dalla presenza o meno di figli e questo anche in caso di separazioni
avviate in contenzioso. E’ del tutto evidente la volontà – da parte del legislatore - di
facilitare il più possibile lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Fino a questo momento, però, tutte le iniziative legislative sono rimaste nell’ambito
della cosiddetta famiglia naturale sancita dalla Costituzione, quella cioè che prevede
l’unione tra un uomo e una donna (seppur con il distinguo, in alcuni casi, delle coppie
di fatto).
Una divisione oggi superata dalla cosiddetta legge Cirinnà, che riconosce legalmente
le coppie omosessuali e regolamenta le convivenze al di fuori del matrimonio, detta

anche legge sulle unioni civili.
L’11 maggio 2016, infatti, il ddl Cirinnà intitolato “Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, dopo mesi di discussioni
e polemiche, ha ottenuto il sì definitivo alla Camera. La nuova legge introduce l’unione
civile tra omosessuali quale specifica formazione sociale e disciplina la convivenza di
fatto sia gay che etero. Con la nuova legge rimane l’obbligo reciproco all’assistenza
morale e materiale e alla coabitazione ma viene cancellato l’obbligo di fedeltà.
Inoltre entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Rimane anche l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla
successione e alla pensione reversibilità, estesa anche alle coppie gay.
Se il fronte dei riformisti ha incassato più di qualche punto a favore, resta chi, come
l’ex ministro e attuale Presidente del Microcredito, Mario Baccini, crede invece ancora
fortemente nell’unione naturale.
Non a caso, insieme ad altri parlamentari, ha firmato un documento “A difesa della
famiglia naturale”, dove – proprio a proposito della legge Cirinnà - si legge: “Una
visione liberale della società concepisce uno Stato che entri il meno possibile nella
vita delle persone: che, dunque, non invada con la sua potestà regolatoria la sfera dei
liberi legami affettivi, ma si limiti a disciplinare e a dare forma giuridica alle unioni
che rivestono una funzione sociale e in quanto tali accanto al godimento di diritti
contemplino l’adempimento di doveri e l’assunzione di responsabilità. E’ questo il
caso della famiglia disegnata dalla Costituzione come “società naturale fondata sul
matrimonio” (ricordiamo che l’aggettivo “naturale” fu suggerito da Palmiro Togliatti),
potenzialmente aperta alla procreazione e in quanto tale deputata a garantire la
continuità generazionale sulla quale si fonda qualunque comunità umana.
Il matrimonio in quanto istituto giuridico assicura la tutela per i potenziali figli,
salvaguardati da un’unione riconosciuta pubblicamente e da una genitorialità che è
per sempre e che perdura indipendentemente dalla possibile interruzione del rapporto
affettivo fra i coniugi (per la quale esiste il divorzio).
Non siamo disposti - è scritto nel documento - a svuotare l’istituzione del matrimonio,
attribuendo a unioni affettive, anche omosessuali, un riconoscimento giuridico analogo
a quello matrimoniale. Vogliamo una società ispirata a valori ben fondati nella nostra
tradizione culturale e nella Carta Costituzionale, e per questo ci opponiamo a qualsiasi
tentativo di decostruzione della famiglia basata sul matrimonio, che resta il cuore della
“eccezione italiana”.
Baccini da sempre è schierato in difesa della famiglia. Lo ha fatto da ministro della
funzione pubblica, allorché si batté per i libri di testo gratis per la scuola dell’obbligo,
per l’aumento delle deduzioni per i figli a carico in via sperimentale, per l’intoccabilità
del fondo governativo per per famiglie.
Lo fa ancora oggi da presidente del Microcredito, allorché propone la famiglia come
impresa sociale con un proprio conto corrente e una partita Iva. Un’iniziativa per
dare inizio a una nuova stagione nel sistema di erogazione dei piccoli prestiti in
cui il protagonista diventi il nucleo familiare, con i suoi bisogni e le sue esigenze di
investimento (dall’abitazione all’istruzione dei figli alle spese sanitarie).

In questo modo, la famiglia si trasforma in soggetto giuridico contribuendo alla
formazione del prodotto interno lordo del Paese.
«Stiamo pensando a una proposta di legge che contribuirebbe a rendere ancora più
avanzato il modello italiano del microcredito nel mondo – ha chiarito Baccini -. L’Italia
ha accolto prima di altri Paesi l’appello delle Nazioni Unite per favorire l’accesso al
credito di soggetti deboli e ha sviluppato un sistema articolato e capillare di sostegno
a iniziative private e di microimpresa che all’estero stanno cercando di imitare. Ma c’è
ancora molto da lavorare per arrivare a soddisfare l’intero fabbisogno di microcredito
esistente su tutto il territorio nazionale che viene stimato intorno a 700 milioni di
euro».
La difesa della famiglia è una battaglia ancora in corso: “Non dobbiamo fare le crociate
– ha detto il Presidente del Microcredito in una recente intervista - queste lasciamole
fare alla Chiesa. Noi abbiamo il compito di confezionare una legislazione sana,
intelligente che vada al di là dei fatti ideologici. Dobbiamo dire ai giovani che sposarsi
conviene. Dobbiamo dire a questi ragazzi che vogliono mettere su famiglia che ci sarà
uno Stato che gli darà una mano a comprare casa e se avrà bambini, sarà aiutato. Non
vogliamo referendum per queste questioni. I referendum si rischiano di perdere così
come capitò per il divorzio. Dobbiamo imporre la nostra linea con la forza delle idee,
con l’intelligenza di evitare gli ostacoli perché, altrimenti, rischiamo di perdere anche
questa battaglia.
Il prossimo fronte culturale, giuridico e politico sarà quello del cosiddetto stepchild,
ossia il meccanismo che permette a uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto
come genitore del figlio, biologico o adottivo, del compagno. Possibilità che il ddl
Cirinnà sulle unioni civili inizialmente prevedeva anche per le coppie omosessuali, poi
stralciato dal testo finale.
Alcuni tribunali però stanno autonomamente percorrendo quella strada, esautorando
di fatto il Parlamento. Come il tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha riconosciuto,
l’adozione di altri tre bambini da parte di altrettante coppie omosessuali unite
civilmente, provvedimenti arrivati dopo i primi due in Italia, emessi a Bologna nelle
scorse settimane; o come il Tribunale civile di Roma, che ha riconosciuto la stepchild
adoption per una coppia di mamme romane che hanno avuto una figlia grazie alla
fecondazione eterologa.
Una posizione che il mondo cattolico rifiuta, interpretandola come l’ennesimo colpo
alla famiglia naturale, nonché al diritto dei bambini (unica parte in causa senza voce
né tutele reali) ad avere un padre e una madre.

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