L’innovazione tecnologica alla base dello sviluppo economico italiano: il ruolo delle start-up e delle pmi innovative

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L’evoluzione del diritto societario in materia di imprese ad alto contenuto di innovazione


L’ordinamento societario italiano, negli ultimi anni, è stato più volte oggetto di interventi di modifica, con i quali il legislatore ha inteso
fare fronte all’evoluzione del sistema economico ed alle connesse richieste di cambiamento provenienti dagli imprenditori. Le riforme messe in atto si sono inserite sull’impianto delineato dalla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003, introducendo peraltro significativi caratteri di discontinuità
quali, in particolare, la definizione delle due nuove figure delle stat-up e delle PMI innovative, previste rispettivamente dal decreto-legge n. 179/2012 (il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”) e dal decreto-legge n. 3/2015.
Non si tratta di autonomi tipi societari, ma di due qualifiche costruite tramite un sistema di deroghe all’ordinaria disciplina codicistica riferita in particolar modo alla società a responsabilità limitata, vale a dire al modello di società maggiormente diffuso nella realtà economica italiana; un modello che, grazie anche alla minima soglia di capitale richiesto ai fini della sua costituzione, risulta di particolare appeal per le piccole e medie imprese in fase di start-up, per loro natura sotto-capitalizzate nei primi anni di vita, quando il progetto imprenditoriale inizia a delinearsi.
Nel caso delle PMI innovative, le deroghe alla disciplina societaria sono state ancora più incisive rispetto a quelle introdotte per le start-up innovative, probabilmente anche sotto la spinta della crisi economica che ha portato le istituzioni ad adeguare l’ordinamento alle necessità dell’innovazione, identificata come motore trainante dell’economia. Del resto, già nel Rapporto “Restart Italia!” predisposto nel 2012 dalla Task Force sulle start-up istituita dal Ministro dello Sviluppo Economico, si sosteneva che la mancanza di
adeguati strumenti giuridici per le nuove forme di impresa determina per gli imprenditori la necessità di rivolgersi ad altre tipologie contrattuali, che siano in grado di facilitare l’accesso ai capitali ed ai finanziamenti necessari per l’avvio e lo sviluppo dell’attività. L’innovazione
è stata quindi vista come la chiave per ottenere maggiore produttività, occupazione e benessere economico e sociale e, a tal fine, il legislatore ha inteso promuovere una nuova cultura imprenditoriale con l’introduzione della disciplina delle start-up innovative prima e delle PMI innovative dopo.

L’innovazione quale tratto caratterizzante della nuova cultura d’impresa

LE START-UP INNOVATIVE
Le norme in materia di start-up innovative mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’aggregazione di un ecosistema animato da
una nuova cultura imprenditoriale vocata all’innovazione e l’occupazione, in particolare giovanile. Inoltre, queste disposizioni mirano a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.
Per raggiungere questi obiettivi, è stata definita una normativa volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale
di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, il cui provvedimento basilare è rappresentato dal richiamato decreto-legge 179/2012, recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge n. 221/2012, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione della
start-up innovativa, una nuova tipologia di impresa innovativa ad alto valore tecnologico. A favore di
questa tipologia di impresa sono stati previsti – senza operare distinzioni settoriali o porre alcun limite riguardo all’età dell’imprenditore – nuovi strumenti e
misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alle fasi di espansione e maturità, assumendo il valore di una policy organica che identifica nell’innovazione una traiettoria cruciale per la politica industriale.
Tale policy è stata successivamente potenziata con il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (il c.d. “Decreto Lavoro”), il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
(noto come “Investment Compact”) e la legge 11 dicembre
2016, n. 232 (la legge di bilancio 2017), che
hanno ampliato l’offerta di strumenti agevolativi
previsti dal “Decreto Crescita 2.0”. Ulteriori misure,
non riconducibili al nucleo originario della policy
sulle start-up innovative, sono poi intervenute ad arricchire
il quadro complessivo degli interventi per
l’imprenditorialità innovativa, a partire dal varo del
Piano Nazionale Industria 4.0, che si concentra sulle
misure dedicate alle start-up innovative, ma offre uno
scorcio anche sul più vasto panorama delle politiche
nazionali per l’innovazione.
La normativa sulle start-up innovative si riferisce specificamente
alle imprese di nuova costituzione che
operano nel campo dell’innovazione tecnologica e
non prevede alcuna limitazione di tipo settoriale, riguardando
tutto il mondo produttivo: dalla manifattura
al commercio, dall’agricoltura al digitale. Per rientrare
nella definizione di start-up innovative, deve trattarsi
di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,
le cui azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non siano quotate su un mercato regolamentato
o su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre,
tali imprese:
1 devono essere di nuova costituzione o comunque
essere state costituite da meno di 5 anni (in ogni
caso non prima del 18 dicembre 2012);
2 devono avere sede principale in Italia o in altro
Paese membro dell’Unione Europea o in Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo,
purché abbiano una sede produttiva o una filiale in
Italia;
3 devono presentare un valore annuo della produzione
inferiore a 5 milioni di euro;
4 non devono distribuire o aver distribuito utili;
5 devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;
6 non devono essere state costituite da fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda
o di ramo di azienda;
7 devono avere un contenuto innovativo identificato
con il possesso di almeno uno dei tre seguenti
criteri:
a una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di
ricerca e sviluppo;
b una forza lavoro complessiva costituita per almeno
1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori,
oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a
qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
c un brevetto registrato di cui l’impresa sia titolare,
depositaria o licenziataria (privativa industriale)
oppure un programma per elaboratore originario
registrato di cui l’impresa stessa sia titolare.
Le start-up innovative a vocazione sociale
Una particolare figura di start-up innovativa è la startup
a vocazione sociale, che presenta tutti i requisiti
che caratterizzano la start-up innovativa, ma deve
operare nei settori specificatamente individuati dalla
disciplina dell’impresa sociale. Tali settori sono quelli
dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione,
istruzione e formazione; della tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio
culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria
e post-universitaria; della ricerca ed erogazione
di servizi culturali; della formazione extra-scolastica
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
e al successo scolastico e formativo.
La Circolare 3677/C, emanata dal Ministero dello
Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015, ha introdotto
una nuova procedura di autocertificazione per il riconoscimento
delle start-up innovative a vocazione
sociale, fondata sulla rendicontazione del loro impatto.
Contestualmente, per meglio accompagnare l’utente
nella fruizione della nuova procedura, il Ministero ha
pubblicato la “Guida per la redazione del Documento
di Descrizione di Impatto Sociale”, frutto di una collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e con diversi attori dell’imprenditoria
sociale.
Gli incubatori certificati
Parallelamente alla normativa per favorire la nascita e
la crescita dimensionale delle start-up innovative, il
legislatore ha inteso promuovere il riconoscimento
delle società dotate di un track record consolidato
nell’attività di sostegno a tali imprese, introducendo
la nozione di “incubatore certificato”. In particolare,
l’art. 25, comma 5, del richiamato decreto-legge n.179/2012 convertito con modificazioni dalla legge
n. 221/2012, ne offre la seguente definizione: “…
l’incubatore di start-up innovative certificato è una
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa,
di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente
in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere
la nascita e lo sviluppo di startup innovative”. Inoltre,
ai sensi del DM del 22 dicembre 2016, che aggiorna
il precedente decreto attuativo del 22 febbraio 2013,
l’incubatore certificato:
dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere startup innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
a dispone di attrezzature adeguate all’attività delle
startup innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
b è amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e
ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
c ha regolari rapporti di collaborazione con università,
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
che svolgono attività e progetti collegati a
startup innovative;
d ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività
di sostegno a startup innovative.
In questo modo la legge mira a far emergere e
valorizzare le eccellenze nazionali nell’ambito dell’incubazione
e accelerazione di nuove imprese innovative
ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati
beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per
le startup innovative, tra cui: costituzione societaria
mediate modello standard tipizzato; esonero da diritti
camerali e imposte di bollo; possibilità di adottare
piani di incentivazione in equity, agevolati fiscalmente
anche se costituiti in forma di s.r.l.; accesso semplificato
e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI; accesso
preferenziale al programma Italia Startup Visa.
Tanto le start-up innovative quanto gli incubatori
certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni
speciali del Registro delle Imprese create ad hoc presso
le Camere di Commercio. L’iscrizione, gratuita, avviene
trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione
di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.
Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due
contrappesi: i controlli effettuati dalle Camere di
Commercio competenti per territorio sull’effettivo
possesso dei requisiti previsti e l’obbligo di aggiornare
su base semestrale i dati forniti al momento dell’iscrizione
nella sezione speciale, e di confermare una volta
l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti
semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita
dello status speciale e delle agevolazioni correlate.
Le pMi innovative
Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (il c.d.
“Investment Compact”), convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le principali misure
già previste a beneficio delle start-up innovative sono
state estese alle cosiddette pMi innovative, ovvero a
tutte le piccole e medie imprese in possesso di una
forte componente innovativa, a prescindere dalla data
di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di
maturazione. Il legislatore, in tal modo, ha inteso recepire
gli orientamenti della dottrina economica nazionale
ed internazionale che, considerando l’innovazione
tecnologica un fattore decisivo per l’incremento
dei livelli di produttività, competitività ed occupazione,
ritiene necessario sostenere in modo massiccio la
diffusione di innovazioni tecnologiche all’interno del
tessuto produttivo.
In un contesto, come quello italiano, caratterizzato
dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni,
l’Investment Compact ha rappresentato una
svolta evolutiva per la politica industriale italiana ,
ponendo al centro dell’attenzione la necessità di promuovere,
attraverso lo sviluppo tecnologico, la crescita
sostenibile e la diffusione nell’intero tessuto produttivo
di una nuova cultura imprenditoriale: una cultura
più vicina al mondo della ricerca e dell’università e
maggiormente disposta ad aprirsi ai flussi internazionali
di capitale umano e finanziario.
Start-up innovative e PMI innovative rappresentano
chiaramente due stadi di un unico processo evolutivo.
La tipologia delle PMI innovative non investe tutte le
piccole e medie imprese, ma soltanto quelle caratterizzate
da una chiara componente innovativa. Non sono stati
posti vincoli di natura settoriale – perché l’obiettivo
del legislatore è promuovere l’innovazione tecnologica
in tutti i comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali
– né sono state fissate delimitazioni di carattere
anagrafico, in quanto la disciplina mira a favorire le
imprese innovative a prescindere dal loro stadio di
maturazione.
Le imprese classificabili come PMI innovative sono le
piccole e medie imprese – come tali qualificate ai
sensi della normativa comunitaria – che rispettano i
seguenti requisiti:
1 sono costituite come società di capitali, anche in
forma cooperativa;
2 hanno sede principale in Italia, o in altro Paese
membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
3 dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio
e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un
revisore contabile o da una società di revisione
iscritti nel registro dei revisori contabili;
4 le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
5 non sono iscritte alla sezione speciale del Registro
delle Imprese dedicata alle start-up innovative e
agli incubatori certificati;
6 hanno un contenuto innovativo identificato con il
possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
a volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
in misura almeno pari al 3% della maggiore
entità fra costo e valore totale della produzione;
b impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso
di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo
un dottorato di ricerca presso un’università
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea
e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività
di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero,
in una quota almeno pari a 1/3 della forza
lavoro complessiva, di personale in possesso di
laurea magistrale;
c titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie,
di almeno una privativa industriale, relativa a
una invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore, purché
tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto
sociale e all’attività di impresa.
Per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative
devono registrarsi nella sezione speciale del Registro
delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio.
Specularmente rispetto a quanto già previsto
per le start-up innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo
in via telematica alla Camera di Commercio
competente in via territoriale una dichiarazione di
autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti.
Anche in questo caso, la flessibilità “in entrata” è bilanciata
da due contrappesi: i controlli effettuati dalle
Camere di Commercio competenti per territorio sull’effettivo
possesso dei requisiti previsti e l’obbligo di
aggiornare con cadenza annuale i dati forniti al momento
dell’iscrizione nella sezione speciale, in particolare
quelli riguardanti la componente innovativa dell’impresa,
pena la perdita dello status di PMI innovativa.
Le misure agevolative per le start-up e le
PMI innovative – L’accesso all’equity
crowdfunding
A favore delle start-up innovative e delle PMI innovative
è prevista una vasta serie di misure agevolative di carattere
finanziario e fiscale e di semplificazione amministrativa
riguardanti, tra l’altro, le modalità semplificate
di costituzione, l’esonero dai diritti camerali e dall’imposta
di bollo, l’accesso semplificato, gratuito e
diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie
Imprese. Per le start-up innovative tali misure si applicano
per una durata massima di cinque anni, a
partire dalla loro data di costituzione; al contrario, le
PMI innovative possono fruire dei vari benefici senza
limiti di tempo, purché mantengano i requisiti previsti
dalla legge.
Ciò premesso, vale la pena soffermarsi, in questa
sede, su una specifica misura di carattere finanziario
introdotta inizialmente a favore delle start-up innovative
e successivamente estesa alle PMI innovative e, infine,
alla generalità delle PMI, ovvero la possibilità di raccogliere
capitali con campagne di equity crowdfunding,
su portali online autorizzati dalla Consob ai sensi di
legge. Nel 2013, come noto, l’Italia è stato il primo
Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato
all’equity crowdfunding e, a seguito dell’Investment
Compact, anche le PMI innovative, come già prima
le start-up innovative, sono state autorizzate ad avviare
campagne di raccolta.
Il provvedimento attuativo di riferimento per la disciplina
dell’equity crowdfunding in Italia è il “Regolamento
sulla raccolta di capitali di rischio tramite
portali on-line” adottato dalla Consob con delibera
n. 18592 del 26 giugno 2013 successivamente modificato
con delibera n. 19520 del 25 febbraio 2016.
Alcune disposizioni normative a tale riguardo sono
contenute anche nel decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza-TUF): in
particolare l’art. 50 quinquies «gestione di portali per
la raccolta di capitale per le PMI» e l’art.100-ter
«offerte attraverso portali per la raccolta di capitali».
Tale normativa recepisce le importanti modifiche legislative
intervenute negli ultimi anni, che hanno
ampliato la tipologia dei soggetti autorizzati a raccogliere
capitali tramite portali on-line (cosiddetti “soggetti
offerenti”), inizialmente circoscritta, come detto, alle
sole start-up innovative di cui al decreto legge 179/2012,
convertito in legge 221/2012. In particolare, con la
citata delibera Consob del 25 febbraio 2016, sono
state autorizzate a raccogliere capitali tramite portali
on-line, oltre alle start-up innovative, anche:
a le PMI innovative, come definite dall’articolo 4,
comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2015, n. 33;
b le società di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative;
Inoltre, il comma 70 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha emendato l’articolo
50 quinques del T.U.F. estendendo a tutte le pMi la
possibilità di accedere all’equity crowdfunding.
C’è da osservare che quest’ultima modifica ha sollevato
alcune perplessità interpretative, dovute al fatto che il
legislatore aveva tralasciato di introdurre una deroga
all’art. 2468 del codice civile, in base al quale, nelle
s.r.l., “le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire
oggetto di offerta al pubblico”. In sostanza, non era
chiaro se l’estensione delle possibilità di accesso
all’equity crowdfunding riguardasse tutte le PMI costituite
in forma di società a responsabilità limitata,
ovvero solo le s.r.l. in possesso dei requisiti di start-up
innovativa o PMI innovativa (oltre, naturalmente alle
PMI costituite in forma di società per azioni).
Tale dubbio interpretativo è stato chiarito dal decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21
giugno 2017, n. 96 che, all’art. 57, comma 1, ha modificato
le norme in materia di start-up innovative di
cui all’art. 26 del D.L. 179/2012, prevedendo che
l’espressione “start-up innovative” sia sostituita dall’espressione
“PMI”. In sostanza, il predetto art. 26
del D.L. 179/2012 ha introdotto una deroga proprio
al citato art. 2468 del codice civile in base al quale,
come detto, nelle s.r.l. “le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni e non possono
costituire oggetto di offerta al pubblico”. Di conseguenza,
è stato chiarito che possono accedere all’equity
crowdfunding, oltre alle società per azioni e alle s.r.l.
start-up innovative e PMI innovative, anche tutte le
altre società a responsabilità limitata.

conclusioni


L<>e start-up e le PMI innovative sono cresciute in maniera significativa in questi anni e non possono più
<>essere considerate una realtà di nicchia, anche se il valore del loro fatturato è ancora lontano dai benchmark
<>internazionali. Si tratta di un segmento di fondamentale importanza per il nostro sistema, in grado di
<>sostenere l’occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all’evoluzione dell’economia
<>nazionale: dai dati resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico emerge che l’età dei soci
<>fondatori è prevalentemente under 35 e che la loro propensione all’investimento è circa otto volte
<>superiore a quella delle società di capitali italiane.
<>Tuttavia, lo stesso MiSE propone alcuni spunti di riflessione in ordine agli sforzi necessari per finanziare lo
<>sviluppo di queste nuove realtà imprenditoriali e attrarre investitori professionali grazie ad una accelerazione
<>della loro crescita. A tale riguardo, particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo del venture capital, che
<>può portare competenze e tecniche avanzate di management all’interno delle PMI, dotandole di un piano
<>strategico e finanziario coerente con obiettivi prefissati. Seppure in crescita tendenziale, il venture capital
<>appare ancora modesto rispetto ai risultati raggiunti da altre economie europee, per cui attrarre i venture
<>capitalist verso le start-up e le PMI innovative dovrebbe essere uno dei primi obiettivi del legislatore, anche
<>per evitare il rischio che queste imprese siano destinate a frenare il loro percorso di sviluppo o a perseguirlo
<>all’estero, con una grave perdita di competitività per il nostro sistema economico.

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