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IL NUOVO ELENCO TUTOR: OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DEL MICROCREDITO

< >MASSIMO TROISI

< >Presidente Consiglio di Gestione dell’Elenco Nazionale Obbligatorio

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La recente costituzione da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito dell’Organo collegiale di gestione dell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio, c.d. “Elenco Tutor”, da piena attuazione alla norma del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha previsto l’istituzione di tale Elenco.

Il legislatore nell’incardinare la tenuta dell’Elenco presso l’ENM, ha inteso fornire al microcredito un supporto strutturato per una ordinata crescita ed il consolidamento di questa strategica modalità di sviluppo economico, finalizzata al sostegno della auto imprenditorialità tra le fasce di popolazione che hanno difficoltà ad accedere agli ordinari canali bancari.

I servizi correlati ai finanziamenti di microcredito rappresentano un imprescindibile valore aggiunto dello strumento microcredito, caratterizzandolo ancora più nettamente come componente funzionale all’economia sociale di mercato.

Le finalità regolatorie che la norma del 2016 ha inteso conseguire possono essere enucleate intorno a due principali tematiche.

In primo luogo l’istituzione dell’Elenco Nazionale costituisce un momento fondamentale per la trasparenza e l’affidabilità dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi non finanziari del microcredito. All’obbligatorietà dell’iscrizione consegue la certezza del profilo professionale dell’iscritto e quindi la garanzia per l’erogatore del finanziamento e per il percettore che in tutte le fasi della procedura intervengano professionalità in possesso delle necessarie competenze e conoscenze. Il profilo professionale è validato dal superamento da parte dei tutor di una prova valutativa, i cui contenuti sono determinati dall’ENM.

L ’ulteriore finalità conseguita dalla norma è quella di instaurare un flusso informativo tra il soggetto regolatore dei servizi, individuato naturaliter nell’ENM, e la Banca d’Italia, soggetto preposto al monitoraggio dei flussi finanziari. Ciò avviene tramite la presentazione, con cadenza semestrale, di una relazione dell’Ente contenente dati quantitativi e qualitativi riferiti agli iscritti nell’Elenco ed all’attività da essi svolta.

La relazione costituisce quindi il necessario collegamento dinamico e continuativo, tra il profilo ordinamentale e l’impatto finanziario ed economico che la prestazione dei servizi ausiliari comporta.

L ’obbligo per il soggetto finanziatore di erogare i servizi ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio costituisce uno degli elementi imprescindibili, unitamente all’assenza di garanzie reali, per definire una operazione classificabile come erogazione di finanziamento di microcredito.

Tali servizi possono essere prestati direttamente dal finanziatore o tramite altri soggetti specializzati e, comunque, devono essere erogati a partire dalla fase di pre erogazione e per tutta la durata del finanziamento.

La prestazione dei servizi ausiliari incide positivamente sulla capacità di restituzione del prestito con minor rischio di default per gli erogatori e di riflesso con minori oneri per la finanza pubblica in relazione alla mancata escussione della garanzia prestata dalla sezione specializzata del Fondo per le piccole e medie imprese.

Ciò si sostanzia in una positiva trasmissione di conoscenze e competenze finanziarie tra i tutor e i beneficiari che acquisiscono un maggior grado di responsabilizzazione nei confronti degli istituti finanziatori. Si può quindi affermare che il corretto instaurarsi di questo rapporto costituisce anch’esso un aspetto di quell’educazione finanziaria la cui rilevanza è sempre più avvertita nella società.

Nel quadro sopra rappresentato l’Ente Nazionale per il Microcredito assume un ruolo di assoluto rilievo sia nella fase ascendente della formazione dei Tutor, sia, con l’entrata in funzione dell’ Organo collegiale di gestione dell’Elenco Nazionale nella verifica dinamica di questi profili professionali.

Questo secondo aspetto in considerazione dell’imminente entrata in funzione dell’Organo collegiale è meritevole di un approfondimento.

L'Elenco tenuto dall’Ente è, come si è visto, caratterizzato dalla necessarietà, avendo natura obbligatoria proprio per consentire una regolazione unitaria di questa rilevante funzione che ricomprende sia gli operatori di servizi convenzionati con l’Ente sia le figure che operano direttamente con gli istituti finanziatori.

L'Elenco e conseguentemente l’organismo designato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente a coordinarne le attività, assume, a seguito delle intese intercorse tra l’ENM e Banca d’Italia, molteplici funzioni:

• certificatore, in quanto solo l’iscrizione nell’Elenco abilita ad esercitare le funzioni di Tutor;

• valutatore in quanto l’iscrizione nell’Elenco è subordinata al possesso ed al mantenimento dell’effettiva idoneità a svolgere i servizi di assistenza e monitoraggio; analogamente rileva un profilo valutativo per il rapporto che semestralmente l’Ente su proposta dell’Organo collegiale trasmetterà alla Banca d’Italia ai fini di supporto dell’attività di vigilanza esercitata in materia dalla stessa, rapporto che contiene le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio prestati dai tutor iscritti nell’elenco e le valutazioni espresse dall’Organo collegiale sull’attività degli stessi Tutor;

• di formazione in quanto l’iscrizione nell’elenco è subordinata alla frequenza di corsi di formazione, di regola annuali e non inferiori a dieci ore per anno. Tali corsi possono essere effettuati dall’Ente stesso o da soggetti terzi accreditati dall’Ente.

L’iscrizione all’Elenco comporta il rispetto di norme deontologiche e l’accettazione di regole disciplinari, che nel rispetto della privacy, sono comunque poste a garanzia dell’affidamento che i soggetti terzi hanno per l’erogazione dei servizi ausiliari.

Come più volte accennato alla tenuta dell’Elenco il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha preposto, secondo le intese intercorse con la Banca d’Italia, l’Organo collegiale di gestione a cui sono demandate le funzioni di coordinamento e di indirizzo, in stretta collaborazione con le strutture amministrative dell’Ente.

In prima applicazione l’Organo collegiale di gestione dovrà stabilire le modalità di inserimento nell’Elenco di tutti i soggetti che già esercitano le funzioni di tutor persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, sia che siano convenzionati con l’Ente o che siano relazionati con gli istituti finanziatori.

Una specifica sezione dell’Elenco è riservata agli intermediari non finanziari, cioè ai soggetti che operano esclusivamente sotto il profilo sociale.

Parimenti una sezione dell’Elenco ricomprende gli intermediari e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia che forniscono direttamente servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio nelle operazioni di microcredito.

L’articolo 13 del decreto-legge n. 195 del 2016, fissa alcuni criteri per l’iscrizione nell’Elenco per i soggetti che già sono accreditati come operatori dei servizi ausiliari. L ’iscrizione è effettuata di diritto nel nuovo Elenco per coloro che hanno in corso una operazione di microcredito che sia nella fase di ammortamento, ciò al fine di tutelare i soggetti che stanno già svolgendo la loro attività e, di conseguenza, i beneficiari dei finanziamenti che si avvalgono dei loro servizi.

Lo scenario che si presenta con la piena attuazione, con decorrenza dal 30 settembre 2019, dell’Elenco rappresenta quindi un momento al contempo complesso e stimolante che conferma e completa il ruolo che l’Ente Nazionale per il Microcredito riveste nel consolidamento istituzionale della figura del tutor, essenziale per gestire i fenomeni complessi sottostanti una corretta procedura di microcredito che consegua le finalità economiche e sociali di guida alla autoimprenditorialità.

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