OPINIONI

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LA RIFORMA: IL POTENZIAMENTO DEL MICROCREDITO IMPRENDITORIALE

Riccardo Graziano - Segretario Generale ENM

Dal 12 gennaio 2024 lo strumento del microcredito imprenditoriale è stato profondamente innovato a seguito della emissione del decreto Ministeriale a lungo atteso.

È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 2023 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.211 del 20 novembre 2023 recante modifiche alla disciplina del microcredito imprenditoriale.

Nello specifico il Decreto modifica il Regolamento di cui al Decreto n. 176 del 17 ottobre 2014 del Min. Economia e Finanze in attuazione dell’art.111 comma 5 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385 del TUB nonché in attuazione dell’art. 1 comma 914 della legge n.234 del 30 dicembre 2021.

Le principali novità, come detto relative al solo microcredito imprenditoriale, riguardano la platea dei beneficiari, l’importo e la durata.

È stata ampliata la categoria dei soggetti che possono richiedere questo tipo di finanziamento per l’avvio o l’esercizio di una loro attività, che sia di lavoro autonomo o di microimpresa, eliminando il vincolo dei cinque anni prima previsto.

Non era infatti possibile accedere al microcredito imprenditoriale per soggetti con oltre cinque anni di anzianità calcolata a far tempo dalla data di inizio della attività imprenditoriale.

Con la normativa secondaria suddetta oggi il microcredito imprenditoriale non si rivolge più solo a start up.

Ciò permetterà un aumento dei soggetti che potranno beneficiare di finanziamenti ottenibili con questo particolare strumento che, per sua concezione, mette al centro le persone prevedendo così un affiancamento da parte dei nostri tutor anche per quelle realtà imprenditoriali meno “giovani”.

È stato disposto poi l’aumento dell’importo erogabile che passa, dai 40 mila euro precedenti, più eventuali 10.000 in una fase successiva e a determinate condizioni vincolanti e di non facile raggiungimento, ai 75 mila euro in un’unica tranche che diventano 100 mila per le società a responsabilità limitata ordinarie.

Le società a responsabilità limitata ordinarie infatti rappresentano una nuova categoria di soggetti finanziabili grazie appunto al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.211 del 20 novembre 2023.

A fronte tuttavia dell’incremento della somma massima finanziabile (come detto 75.000,00 o 100.000,00) il decreto oggetto di analisi prevede che, per finanziamenti superiori ai 50 mila, la garanzia prestata solitamente dal fondo P M I (o altro tipo di garanzia sostanzialmente analoga) scenda nella percentuale al 60% .

Ciò richiederà un maggiore impegno da parte del sistema finanziario a sostegno del progetto. Il legislatore, probabilmente per agevolare la finanziabilità da parte del mondo creditizio, ha previsto la possibilità che vengano assistiti anche da garanzie reali i prestiti concessi alle SRL fino a 100 mila euro.

Anche questa modifica si muove in un perimetro di sostegno a nuovi soggetti con fabbisogni più ampi che, ricorrendo allo strumento del microcredito, potranno beneficiare dell’assistenza qualificata dei nostri Tutor costantemente supportati dalle strutture dell’Ente sin dalle prime fasi progettuali del programma di investimento e fino alla fase post erogazione con l’attività di monitoraggio per tutta la durata.

A completare il progetto di potenziamento del microcredito imprenditoriale è stata prevista la maggiore durata possibile del periodo di ammortamento del mutuo passando la durata massima dei finanziamenti dai sette anni previsti in precedenza agli attuali dieci anni comprensivi di eventuale periodo di preammortamento.

Questo permetterà di esprimere ratei di restituzione mensili di minore importo che certamente potranno rendere più sostenibile il rimborso dei finanziamenti per tutti coloro che decideranno di avvalersi di questo strumento per la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali.

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RIFORMA MICROCREDITO: IL DECRETO

DECRETO 20 novembre 2023, n.211 Vigente al: 12/01/2024

Le disposizioni del seguente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 1. Beneficiari e caratteristiche dell'attività.

  1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l’esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa e società a responsabilità limitata.
  2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
  3. a) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  4. b) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

Art. 2. Finalità dei finanziamenti.

  1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
  2. a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
  3. b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  4. c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  5. d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
  6. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Art. 3. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

  1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
  2. a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
  3. b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
  4. c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
  5. d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
  6. e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
  7. f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
  8. g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
  9. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Art. 4. Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi.

  1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore di s.r.l., anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.

1-bis Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito ad un singolo beneficiario non supera il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.

  1. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis.
  2. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
  3. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni.
  4. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

Art. 5. Beneficiari e finalita' dei finanziamenti.

  1. Rientra nell'attività disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
  2. a) stato di disoccupazione;
  3. b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
  4. c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
  5. d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
  6. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.
  7. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonchè l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui al comma 2.
  8. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
  9. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.
  10. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.
  11. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non può superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.

Art. 6. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111, comma 1, t.u.b..

  1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.
  2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  3. a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
  4. b) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  5. c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
  6. d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 7;
  7. e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 8 e insussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;
  8. f) la presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

Art. 7. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

  1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
  2. a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  4. i) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  5. ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  1. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti.
  2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società ai sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
  3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
  4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 8. Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

  1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.
  2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
  3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b)attività professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario;

c)attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d)funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo.

  1. Il difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

Art. 9. Sospensione dalle cariche.

  1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
  2. a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
  3. b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva;
  4. c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  5. d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 10. Situazioni impeditive.

  1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
  2. a) in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale;
  3. b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa;
  4. c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.;
  5. d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  6. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non operano se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.
  7. La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.
  8. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento.
  9. L'idoneità dell'interessato è nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3.
  10. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art. 11. Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti.

  1. L'attività disciplinata dal titolo II può essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti:
  2. a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
  3. b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
  4. c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
  5. d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
  6. e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
  7. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere l'attività di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti condizioni:
  8. a) possesso da parte di chi è responsabile della gestione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8, comma 1;
  9. b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio dell'attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
  10. c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
  11. Non è ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore.
  12. All'attività di finanziamento svolta si applica l'articolo 5, ad eccezione dei commi 6 e 7.
  13. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

Art. 12. Obblighi informativi.

  1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.
  2. Il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

Art. 13. Altre disposizioni relative al microcredito.

  1. Non rientrano nell'attività di microcredito:
  2. a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;
  3. b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.
  4. È precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60% di ogni finanziamento concesso.
  5. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 14. Limiti all'indebitamento.

  1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a nove volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 15. Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco.

  1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a:
  2. a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del microcredito;
  3. b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.
  4. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.

Art. 16. Operatori di finanza mutualistica e solidale.

  1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:
  2. a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;
  3. b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
  4. c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
  5. d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
  6. e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.
  7. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MICROCREDITO E MICROFINANZA NEL BIENNIO 2021-2022 E SUI PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ANNO 2023

Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010

Presentazione del Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini

Con la Relazione sulle attività di microcredito e microfinanza che oggi presentiamo al Parlamento, al Governo e all’opinione pubblica tutta, è nostra intenzione dare conto del contributo che l’Ente Nazionale per il Microcredito fornisce allo sviluppo del Paese.

La ripresa dell’economia che si è verificata con la fine delle restrizioni introdotte a causa della pandemia ha consentito anche alle micro e piccole imprese di recuperare significative quote di mercato, soprattutto nei settori più colpiti dalla crisi, quali il commercio e il turismo.

L’Ente Nazionale per il Microcredito, sulla base del suo modello operativo attento alle istanze che provengono dal mondo economico e dalla società civile, ha contribuito al rilancio delle attività economiche, rafforzando il sostegno alle imprese con maggiori difficoltà di accesso al credito, nonché alle persone e famiglie in condizioni di esclusione sociale e finanziaria.

Oggi, grazie a tale modello – fondato su un ampio sistema di convenzionamento con le banche, sul ricorso alla garanzia pubblica e, soprattutto, sulla prestazione dei servizi ausiliari di tutoraggio – l’attività di microcredito è tornata ai livelli pre-pandemia.

Il proseguimento di questa tendenza richiede che anche per le imprese di più piccola dimensione vengano rimosse le barriere che ancora ne condizionano la crescita, perseverando nell’agenda delle riforme, superando gli ostacoli di carattere amministrativo e burocratico e contrastando la diffusione del lavoro sommerso, che altera i meccanismi concorrenziali a danno delle imprese sane e con maggiori potenzialità di sviluppo.

Da parte sua, l’Ente Nazionale per il Microcredito si fa promotore di tutte queste istanze, assolvendo alla sua funzione di Centro di competenza nazionale per il microcredito, la microfinanza e la finanza etica, nonché di soggetto attuatore di operazioni di sistema a favore dello sviluppo, dell’innovazione e dell’equità sociale.

La visione dell’Ente Nazionale per il Microcredito

La visione del microcredito che ispira l’attività dell’Ente mira alla promozione della persona e della sua dignità. Per l’Ente, il vero scopo del microcredito è quello di trasformare coloro che vivono in uno stato di disagio, di precarietà e di esclusione in nuovi imprenditori, nuovi contribuenti e nuovi occupati, sottraendoli ai rischi del sovraindebitamento o dell’usura.

Grazie ai criteri etici adottati per la valutazione dei richiedenti e all’incisiva attività collaterale di assistenza, monitoraggio e tutoraggio assicurata a ciascun soggetto che ne faccia domanda, il modello di microcredito promosso dall’Ente supera le tradizionali logiche di selezione della clientela e offre la possibilità di accedere al credito a individui e microimprese meritevoli di fiducia e in grado di sviluppare idee progettuali sostenibili sul piano finanziario, sociale e ambientale.

Si comprende, pertanto, come per l’Ente sia di fondamentale importanza assicurare ad ogni livello il pieno rispetto delle specificità del microcredito, così come previste dalla normativa di settore, e in particolare dall’articolo 111 del Testo Unico Bancario, in base al quale il sostantivo “microcredito” può essere utilizzato esclusivamente con riferimento a finanziamenti che presentino tutte le caratteristiche stabilite dalla legge, in termini di soggetti destinatari, di importo massimo concedibile, di divieto per i soggetti finanziatori di richiedere garanzie reali e, soprattutto, di obbligo di accompagnamento dei prestiti con servizi ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio.

Ciò rende il microcredito uno strumento inclusivo, “ritagliato” sulla persona e non assimilabile ad una ordinaria operazione di credito, anche se di importo ridotto. È determinante, soprattutto, valorizzare al massimo l’attività di tutoraggio – vero valore aggiunto del microcredito – che l’Ente assicura attraverso la propria rete di Tutor appositamente formati e iscritti nell’Elenco nazionale istituito presso l’Ente medesimo ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis della legge n. 225/2016.

L’evoluzione della normativa in materia di microcredito

Solo recentemente, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2023, n. 211, entrato in vigore il 12 gennaio 2024, hanno trovato attuazione alcune importanti modifiche al quadro normativo che disciplina l’attività di microcredito, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Tali innovazioni riguardano, in particolare:

  1. a) l’aumento da 40.000 a 75.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale;
  2. b) l’inclusione, tra i tra i soggetti beneficiari del microcredito imprenditoriale, delle società a responsabilità limitata, con la possibilità per queste ultime di beneficiare di finanziamenti fino a 100.000 euro, anche assistiti da garanzie reali;
  3. c) l’aumento della durata massima delle operazioni di microcredito imprenditoriale da sette a dieci anni, con la possibilità, in determinati casi, di un ulteriore aumento di tale durata fino a quindici anni;
  4. d) la soppressione di ogni limitazione in materia di ricavi, attivo patrimoniale e livello d’indebitamento dei soggetti richiedenti;
  5. e) la possibilità di accesso al microcredito anche per le imprese e per i lavoratori autonomi in possesso i Partita IVA da più di 5 anni;
  6. f) la riduzione della misura massima della garanzia del Fondo per le PMI dall’80% al 60%, per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.

Con riferimento a quest’ultima disposizione, faccio osservare che continua a verificarsi una sostanziale equiparazione tra le operazioni di microcredito e altre operazioni di mercato, definite “di importo ridotto” e che, a causa di tale equiparazione, non viene valorizzata a dovere la specificità inclusiva tipica del microcredito, consistente in modo particolare nella prestazione ai beneficiari dei servizi ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio. Su questo aspetto, peraltro, mi riservo di formulare ulteriori e più puntuali considerazioni a conclusione del mio intervento.

Il mercato del microcredito

Come più volte rappresentato dall’Ente, il mercato italiano del microcredito presenta caratteri eterogenei, essendo presenti, sul lato dell’offerta, una pluralità di operatori pubblici, privati e del terzo settore e, sul lato della domanda, una platea di richiedenti altrettanto vasta, riconducibile ai microimprenditori, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché alle persone in temporanea difficoltà economica.

Tale complessità del mercato non rende agevole la raccolta e la comparazione di tutti i dati di cui sarebbe necessario disporre al fine di poter effettuare una compiuta analisi del fenomeno a livello di sistema.

Inoltre, il presidio del mercato da parte degli operatori di microcredito istituiti ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario – attualmente 13 operatori iscritti nell’apposito Elenco tenuto dalla Banca d’Italia – presenta ancora delle fragilità, dovute principalmente alla difficoltà di tali soggetti ad accedere a fonti di finanziamento e a svolgere un’attività sufficientemente profittevole. Pertanto, anche grazie all’azione di sensibilizzazione e convenzionamento svolta dall’Ente, le banche rappresentano a tutt’oggi i principali soggetti finanziatori operanti nel comparto del microcredito.

Al fine di delineare un quadro sufficientemente esaustivo dell’offerta di microcredito, l’Ente si basa su proprie elaborazioni dei dati rilasciati dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. In base a tali elaborazioni, negli ultimi anni si è registrato un trend in aumento della domanda e dell’offerta di microcredito, evidentemente connesso con la fine delle restrizioni connesse con la crisi pandemica. Solo nel 2023 sono state accolte alla garanzia del Fondo ed erogate dai soggetti finanziatori circa 3.200 operazioni, per un valore di oltre 90 milioni di euro, gran parte delle quali intermediata dalle banche convenzionate con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

A tale riguardo, ritengo importante evidenziare alcuni dati che testimoniano la spinta propulsiva che l’Ente imprime alla creazione e allo sviluppo d’impresa: solo negli ultimi tre anni, i finanziamenti erogati dalle banche convenzionate con l’Ente stesso hanno consentito di avviare o sviluppare oltre 2.000 imprese e di creare circa 5.000 nuovi posti di lavoro. A queste imprese, sostenute appunto dal ricorso al microcredito, vanno aggiunte oltre 1.100 attività avviate da parte dei giovani Neet che, a seguito di un percorso mirato di formazione all’autoimprenditorialità governato dall’Ente, sono stati supportati nella definizione di un business plan per l’avvio di una propria impresa ed hanno potuto beneficiare di specifici finanziamenti pubblici.

Analizzando, anche il volume complessivo dei finanziamenti erogati dall’avvio dell’operatività della Sezione speciale Microcredito del Fondo di garanzia, risulta che le operazioni complessivamente erogate sono state oltre 22.000, per un importo superiore ai 550 milioni di euro; tali finanziamenti hanno consentito di creare nuovi posti di lavoro stimati in oltre 55 mila.

Appare evidente, pertanto, l’importante effetto moltiplicatore del microcredito in termini di creazione di nuova occupazione: l’Ente, infatti, ha calcolato che ogni operazione di microcredito genera in media 2,43 nuovi posti di lavoro nel medio periodo. Inoltre, l’anticipazione di credito per ciascun posto di lavoro creato, nel caso del microcredito intermediato da istituti convenzionati con l’Ente, è pari ad appena 10.700 euro.

Altri dati d’interesse relativi alle caratteristiche del mercato del microcredito riguardano:

► l’importo medio dei finanziamenti, che è progressivamente cresciuto passando da 24.500 euro nel 2020 a 34.000 euro nel 2023, anche per effetto dell’aumento dell’importo massimo concedibile stabilito dalla normativa di settore;

► l’età media dei beneficiari del microcredito, che risulta pari a 37 anni, con una prevalenza dei soggetti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, che rappresentano il 60% del totale, seguiti per il 29% del totale dagli under 30 e per l’11% del totale dagli over 50;

► la nazionalità dei richiedenti, italiana per il 92% e, per il restante 8% riferita a richiedenti provenienti da Paesi dell’Europa dell’Est, dell’Asia, dell’Africa e del Sud America;

► la natura giuridica delle imprese finanziate che, per oltre il 62%, sono costituite in forma di ditta individuale, per il 30% in forma di società a responsabilità limitata semplificata e, in misura molto più contenuta, nelle altre forme giuridiche ammissibili al microcredito (società di persone, cooperative, o associazioni);

Un’ultima considerazione che ritengo doveroso evidenziare è quella riferita al tasso di escussione della garanzia registrato da parte del Fondo PMI con riferimento alle banche convenzionate con l’Ente. Tale tasso, infatti, risulta mediamente di poco superiore al 14%, contro una media del 20% rilevata in generale per il comparto microcreditizio. È evidente, in questo caso, l’effetto di contenimento del rischio di default determinato dalla corretta, continuata e strutturata azione di prestazione dei servizi ausiliari di accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio assicurata dall’Ente.

L’attività progettuale dell’Ente Nazionale per il Microcredito

L’Ente, sulla base di specifici accordi istituzionali, collabora con la maggior parte dei Ministeri e con numerose Regioni ed Enti locali, per la realizzazione di importanti progetti e azioni di sistema relativi a temi di stretta attualità, quali lo sviluppo sociale, economico e occupazionale, l’innovazione tecnologica e digitale, la formazione, le politiche a favore dei giovani o delle donne, le politiche migratorie e per la legalità, la cooperazione internazionale.

A tal fine, l’Ente ha sviluppato un modello operativo caratterizzato da un forte grado di trasversalità in termini di soggetti e di settori target, non necessariamente rappresentati da persone in stato di povertà o da bassi livelli d’istruzione, oppure operanti in comparti di economia tradizionale, ma anche da soggetti altamente formati e specializzati, quali gli startupper che intendono realizzare progetti innovativi e ad alto tasso di tecnologia, ad esempio nel campo dell’economia digitale o della green economy.

A ciò si aggiunge il ricco apparato di strumenti operativi, grazie al quale l’Ente è in grado di costruire pacchetti integrati di prodotti e servizi finanziari appositamente ingegnerizzati che, oltre al microcredito, integrano anche strumenti particolarmente appetibili per le imprese, quali gli strumenti di microleasing e di microassicurazione, fino ai bond a impatto sociale.

Per rappresentare in sintesi l’ampiezza del raggio di azione dell’attività progettuale dell’Ente vale la pena citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

► il progetto “MicroCyber”, ad alto contenuto tecnologico e informatico, cofinanziato dalla Commissione europea, volto alla creazione di un Polo digitale innovativo;

► il progetto “F.A.S.I. Formazione, Auto-Imprenditoria e Start-Up per Immigrati Regolari” affidato all’Ente dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai migranti;

► il progetto “Microcredito di Libertà”, affidato all’Ente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzato all’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.

Si comprende, allora, come attraverso la sua attività progettuale, l’Ente intenda realizzare un ecosistema che favorisca lo sviluppo di competenze innovative, valorizzando le capacità della finanza etica di sostenere la diffusione dell’innovazione presso il target di riferimento, muovendo in direzione dello sviluppo tecnologico e digitale, della crescita sostenibile e della diffusione di una nuova cultura imprenditoriale, più vicina al mondo della ricerca e dell’università e maggiormente disposta ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Infine, ma non certo per importanza, i temi connessi con la capacity building, la formazione, l’educazione finanziaria e l’educazione all’autoimprenditorialità sono da sempre al centro delle progettualità governate dall’Ente, in quanto fondamentali per l’avvio di nuove startup o per sostenere imprese già esistenti che necessitano di un sostegno per i loro processi di innovazione, digitalizzazione o internazionalizzazione.

Competenze professionali a supporto dell’attività

dell’Ente Nazionale per il Microcredito

La realizzazione del complesso di attività che fin qui ho sinteticamente illustrato non sarebbe possibile senza le competenze professionali dei collaboratori dell’Ente che presidiano le diverse aree operative e della vasta rete di intermediari, professionisti e operatori. Tale rete è rappresentata dai Tutor di microcredito, dagli Sportelli territoriali per il microcredito e dagli istituti finanziari convenzionati con l’Ente.

I Tutor di microcredito

Come già sottolineato, l’Ente ha costantemente ribadito negli anni il ruolo fondamentale che i servizi non finanziari – quali segnatamente il tutoraggio, l’accompagnamento, l’assistenza tecnica e il monitoraggio – svolgono per fare del microcredito uno strumento inclusivo, personalizzato e non assimilabile alle ordinarie operazioni di credito, anche se di piccolo importo.

Oltretutto, intervenendo sulla responsabilizzazione personale del beneficiario, i servizi in questione consentono di registrare tassi di restituzione dei prestiti superiori a quelli che si riscontrano a livello di sistema, ed è anche per questo che l’Ente ha insistito a suo tempo che l’obbligo (e non la mera facoltà) di prestazione dei servizi non finanziari sul microcredito venisse disposto a livello normativo.

A tal fine, come certo saprete, è stato a suo tempo istituito presso l’Ente un apposito Elenco nazionale obbligatorio, nel quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che svolgono attività di tutoraggio a favore dei soggetti beneficiari del microcredito. Ad oggi, sono iscritti in tale Elenco n. 993 Tutor di microcredito, di cui 612 formati e contrattualizzati dall’Ente stesso.

Gli Sportelli territoriali di microcredito

Gli Sportelli territoriali di Microcredito, istituiti su iniziativa dell’Ente presso Comuni, Regioni, Centri Provinciali per l’Impiego, Camere di Commercio, Comunità montane, Università ed enti privati, hanno lo scopo di fornire una puntuale informazione ai cittadini che intendono avviare un’attività microimprenditoriale o professionale.

Le informazioni fornite riguardano le opportunità offerte dalle misure di finanziamento e dagli altri incentivi esistenti a livello locale, nazionale ed europeo, nonché dalle molteplici progettualità curate direttamente dall’Ente. Attualmente risultano aperti in tutta Italia n. 113 Sportelli di microcredito con 319 operatori, costantemente formati e aggiornati dall’Ente stesso.

Recentemente, l’Ente ha attivato lo “Sportello Digitale per il Microcredito”, uno strumento realizzato al fine di favorire l’accesso al credito attraverso un percorso che l’utente può attivare in modo autonomo collegandosi ai canali web dell’Ente stesso. Tale Sportello nasce dalla volontà di supportare chi ha già creato la propria azienda e soprattutto chi intende trasformare l’idea imprenditoriale in una impresa reale.

È stato anche avviato un processo volto alla sostituzione della piattaforma informatica che supporta l’attività degli Sportelli, al fine di costituire un’interfaccia diretta tra l’Area dell’Ente che coordina l’attività degli Sportelli stessi e tutte le altre Aree operative, creando una rete ancora più forte e interattiva, capace di supportare maggiormente gli utenti, gli operatori e tutte le persone coinvolte in questo progetto.

Le banche convenzionate con l’Ente

Per quanto concerne le banche convenzionate con l’Ente, è appena il caso di ricordare che queste – unitamente alla rete dei Tutor e al sistema della garanzia pubblica – rappresentano uno dei tre “pilastri” sui quali si poggia il modello di erogazione del microcredito governato dall’Ente. Infatti, tenuto conto che tra i compiti istituzionali dell’Ente non rientra quello di effettuare erogazione diretta di fondi, sono appunto le banche a mettere a disposizione del microcredito propri plafond di risorse, sulla base di convenzioni stipulate con l’Ente. Attualmente, le banche convenzionate sono 32, con circa 2.500 filiali operative in tutta Italia.

Considerazioni e proposte

Prima di concludere, consentitemi di formulare alcune considerazioni e proposte di merito, nella logica del ruolo di promozione, coordinamento e monitoraggio che la legge assegna all’Ente, al fine di garantire che il microcredito assolva al suo ruolo fondamentale di vero e proprio strumento di welfare e di inclusione sociale e finanziaria.

  1. Le politiche d’intervento del Fondo di garanzia per le PMI

Come già accennato, desidero segnalare innanzitutto una problematica relativa al meccanismo della garanzia pubblica a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese, che peraltro l’Ente ha più volte evidenziato nel corso degli ultimi anni e che risulta permanere anche a seguito degli ultimi recenti interventi di riforma del Fondo stesso. Faccio riferimento alla sostanziale equiparazione delle operazioni di microcredito con altre operazioni di mercato definite “di importo ridotto”, rispetto alle quali si applicano – fino ad importi non superiori a 50.000 euro – identiche condizioni di vantaggio in termini di copertura di garanzia (pari all’80% in entrambi i casi) senza tenere in alcun conto le specifiche finalità di inclusione sociale e finanziaria tipiche del microcredito, perseguite attraverso gli strumenti di sostegno e tutoraggio dell’impresa, che costituiscono la componente più tipica e fondamentale dello strumento microcreditizio e che, al contrario, non sono prescritti nel caso del cosiddetto “importo ridotto”.

Com’è evidente, tale politica d’intervento del Fondo di garanzia ha determinato negli ultimi anni una contrazione della domanda potenziale di microcredito che, a giudizio dell’Ente, è attribuibile alla preferenza frequentemente manifestata dalle banche per un prodotto considerato più accattivante del microcredito, in quanto più semplice da gestire per l’assenza dell’obbligo di prestazione dei servizi di tutoraggio, oltre che maggiormente remunerativo. Ciò, ai danni di uno strumento inclusivo come il microcredito che, proprio grazie ai richiamati servizi di sostegno, consente anche ai soggetti con maggiori difficoltà di accesso al credito la possibilità di finanziarsi per realizzare una propria idea d’impresa.

Pertanto, la nostra proposta al legislatore è di una rinnovata riflessione in merito alla valorizzazione degli strumenti di finanza inclusiva, quale in particolare il microcredito, la cui offerta al target dei microimprenditori deve essere decisamente incrementata, a tutto vantaggio anche degli stessi istituti finanziatori. Infatti, finché si continuerà a porre sullo stesso piano strumenti finanziari concepiti per rispondere a finalità tra loro diverse e ad ignorare che gli strumenti finanziari realmente inclusivi devono essere sostenuti e valorizzati nell’ambito delle politiche economiche del Paese e, soprattutto, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, tali strumenti risulteranno del tutto inefficaci al fine di perseguire quegli obiettivi di inclusione sociale e finanziaria che sono alla base del mandato che il Parlamento e il Governo hanno conferito all’Ente.

  1. La necessità di un maggiore coordinamento tra le politiche nazionali e locali in materia di microcredito e microfinanza

Un’altra problematica sulla quale vorrei richiamare l’attenzione dei decisori politici è riferita alla necessità di creare un maggiore coordinamento tra le iniziative che possono essere assunte in materia di finanza etica e sviluppo di impresa, sulle quali i diversi livelli centrali, regionali e locali sembrano spesso muoversi in modo autonomo e non sempre coordinato.

Trattandosi di aspetti fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori, ritengo che si debbano creare maggiori occasioni periodiche di confronto, con la partecipazione di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, al fine di assicurare un maggiore coordinamento delle iniziative da assumere a favore della minore imprenditoria e delle fasce sociali marginalizzate, evitando duplicazioni di interventi e ottimizzando l’impiego delle risorse.

  1. Il microcredito sociale

Con riferimento a quella particolare tipologia di microcredito definita “microcredito sociale”, mi corre l’obbligo di riformulare la proposta già avanzata in più occasioni al legislatore, e anche nel corso dell’evento svoltosi in questa stessa sede istituzionale nel 2022.

Come noto, ai sensi della vigente normativa, il microcredito sociale ha lo scopo di supportare, con la concessione di un prestito attualmente fissato nella misura massima di 10.000 euro, individui e famiglie che si trovano in stato di vulnerabilità e devono fare fronte a spese correnti e indifferibili, quali ad esempio quelle per l’approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, per l’acquisto di farmaci e apparecchiature sanitarie, per l’istruzione dei figli o per il pagamento di canoni di affitto o rate di mutuo arretrate.

Peraltro, tale tipologia di finanziamento ha finora riscontrato difficoltà applicative in relazione al reperimento di un’adeguata provvista di risorse finanziarie, anche perché non supportato da uno strumento di garanzia nazionale come nel caso del Fondo di garanzia per le PMI, destinato unicamente al sostegno di iniziative a carattere imprenditoriale.

L’Ente, pertanto, ribadisce ancora una volta la necessità di intervenire tempestivamente, a margine delle vigenti misure di welfare, a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà, istituendo, all’interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale denominata “Sezione Microcredito Sociale”, per la prestazione di garanzie sui predetti finanziamenti. In alternativa, qualora tale ipotesi non risultasse percorribile, la proposta dell’Ente è quella di un fondo statale di garanzia ad hoc per il microcredito sociale, per la cui costituzione l’Ente offre alle competenti Autorità la sua piena collaborazione.

I risultati che possono derivare dalla valorizzazione del microcredito sociale sono di estrema importanza anche nell’ottica delle politiche di welfare: contrasto al rischio di devianza, promozione dei processi di empowerment, sviluppo del capitale sociale, prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, lotta all’economia sommersa. La proposta in esame dovrebbe assumere, pertanto, carattere di urgenza.

Vorrei inoltre chiedere di poter aprire un confronto con la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, come strumento di sostegno dei servizi di tutoraggio e di accompagnamento a favore dei beneficiari del microcredito.

  1. Il monitoraggio del mercato del microcredito

Anche in materia di monitoraggio del microcredito, desidero ribadire quanto già più volte segnalato, circa la necessità di superare la frammentarietà e incompletezza dei dati disponibili e della mancanza di un centro di raccolta ed elaborazione nazionale delle informazioni quali-quantitative, riguardanti tutte le operazioni di microcredito attivate a valere su fondi pubblici e privati.

Ritengo pertanto che all’Ente, in relazione al suo ruolo di coordinamento e monitoraggio in materia di microcredito e microfinanza, debba essere affidato con apposito provvedimento normativo il compito di acquisire ogni dato utile per fornire un quadro realmente esaustivo del fenomeno in questione.

Conclusioni

L’obiettivo politico che è stato affidato dal Parlamento e dal Governo all’Ente Nazionale per il Microcredito si sostanzia nella costruzione di un ambiente più confacente allo sviluppo economico, umano e culturale, attraverso la creazione di nuove competenze, l’educazione finanziaria, la formazione, il rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione, l’accompagnamento dei beneficiari al finanziamento e al tutoraggio, la valorizzazione delle persone rispetto agli automatismi del mercato.

In questi anni, l’Ente si è speso con assiduità nella realizzazione di progettualità a forte contenuto innovativo, senza per questo tralasciare di assicurare adeguato sostegno ai soggetti maggiormente marginalizzati, che possono essere recuperati ad una contribuzione attiva, valorizzando tutte le possibilità offerte dalle risorse nazionali ed europee disponibili.

Il nostro vero obiettivo, infatti, è quello di trasformare il costo sociale in nuove opportunità, con persone che diventano nuovi consumatori e, soprattutto, nuovi imprenditori e cittadini che, in molti casi, vengono sottratti ai circuiti della criminalità e dell’usura.

Proprio per questo, le iniziative progettuali sviluppate dall’Ente, sia pure nella diversità dei loro obiettivi specifici, pongono sempre al centro i temi fondamentali del lavoro, dell’occupazione, della formazione, del tutoraggio, dello sviluppo di investimenti, della digitalizzazione, che riguardano in modo trasversale tutti i soggetti ai quali l’Ente si rivolge, siano essi titolari di imprese ad alto potenziale di crescita o soggetti operanti in settori di economia tradizionale.

Con il supporto del Parlamento e del Governo, l’Ente intende continuare a moltiplicare i propri sforzi al fine di favorire creazione di nuova imprenditorialità e una maggiore inclusione sociale e finanziaria.

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