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SERVIZI AUSILIARI OBBLIGATORI: ECCO LE LINEE DI INDIRIZZO
SERVIZI AUSILIARI OBBLIGATORI: ECCO LE LINEE DI INDIRIZZO
Commento critico a cura di Riccardo Maria Graziano | Segretario Generale ENM
INTRODUZIONE
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha deciso di emanare delle linee di indirizzo in materia di erogazione dei servizi accessori ausiliare al microcredito.
Tali servizi sono definiti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385.
L’articolo 3 di tale decreto prevede infatti che l’operatore di microcredito debba prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. I servizi stessi possono essere prestati in via diretta o affidati a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.
Ora l’attività di monitoraggio svolta dall’Ente in merito all’erogazione concreta di tali servizi ausiliari del microcredito ha evidenziato che alcuni operatori attivi nel mercato microcreditizio, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitino a fornire tali servizi ricorrendo esclusivamente a modalità “a distanza” senza prevedere un rapporto diretto con il soggetto finanziato limitando così l’erogazione dei servizi offerti al solo rispetto formale del dettato normativo. Sempre i dati del monitoraggio svolto evidenziano come solo una erogazione dei servizi richiamati che preveda una costante attività di tutoring resa in forma diretta interpersonale e costante nel tempo sia condizione essenzialeper il miglior esito dei programmi di microcredito. Alla luce di quanto sopra l’Ente auspica che in futuro tutti i servizi obbligatori di microcredito concretamente erogati possano evolversi in una maggiore incisività ed efficacia secondo le linee guida dallo stesso Ente emanate.
ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 OTTOBRE 2014 N. 176
PREMESSO CHE l’Ente Nazionale per il Microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e della successivo Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Tali normative attribuiscono
all’Ente “funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione europea”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e in particolare l’articolo 111, comma 5, in base al quale “il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela”;
VISTO l’art. 39 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l’art. 39, comma 7-bis, che prevede che “7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’Ente Nazionale per il Microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L’Ente Nazionale per il Microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare l’art. 3 “sevizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”, in base al quale “(1) l’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al comma 1, l’operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati”.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare il Titolo III ed il Titolo IV che regolamentano la figura degli operatori di microcredito;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 concernente gli interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 concernente modifiche al Decreto del 24 dicembre 2014 in materia di interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;
CONSIDERATO CHE l’attività di monitoraggio in materia di microcredito svolta dall’Ente ha evidenziato che molti operatori di microcredito, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitano a fornire mediante il supporto informatico solo alcuni dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio richiesti ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 in modo restrittivo;
RITENUTO CHE Una corretta erogazione dei servizi ausiliari obbligatori per il microcredito debba essere assicurata anche tramite un necessario rapporto diretto e personale fra tutor e soggetti finanziati e ciò anche allo scopo di:
A. Sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali dei soggetti che richiedono l’accesso allo strumento del microcredito;
B. rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari con l’obiettivo di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e di contenere i tassi attesi di insolvenza;
C. incentivare l’auto-imprenditorialità, dispiegando in tal modo le reali potenzialità dello strumento microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata.
RITENUTO ALTRESI’ CHE: L’Ente ravvisa l’urgente necessità di definire quali tra i servizi previsti nell’Art. 3 del DM 176 2014 siano irrinunciabili e quali auspicabili a seconda della necessità dell’utente e delle competenze del soggetto che eroga i servizi prevenendo in tal modo alcuni rischi, tra i quali:
1. aumento del tasso medio di insolvenza nei progetti di microcredito;
2. mancata tutela della fede pubblica dei soggetti finanziati che hanno una legittima aspettativa di essere adeguatamente supportati;
3. “azzardo morale” da parte dei soggetti finanziatori a fronte dell’elevato tasso di garanzia prestato del Fondo P.M.I.; soddisfazione psicologica del microimprenditore.
4. fallimento degli obbiettivi immateriali propri di un corretto progetto di microcredito anche in termini di soddisfazione psicologica del microimprenditore.
5. scarso livello di inclusione sociale e finanziaria dovuto, alla selezione dei prestatari non basata sulla qualità dell’idea progettuale, idea che in assenza di servizi ausiliari adeguati non può essere valutata né valorizzata.
ART. 1 PERIODO ANTECEDENTE L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO
L’operatore di microcredito dovrà prestare in fase istruttoria, incontrando di persona il soggetto beneficiario finale nel corso di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo a seconda delle specifiche esigenze, i seguenti servizi ausiliari di assistenza:
a1 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
a2 supporto alla definizione dell’idea d’impresa, al fine di verificarne la sostenibilità economico finanziaria;
a3 segnalazione di eventuali misure di sostegno allo sviluppo di impresa;
a4 analisi della rete relazionale del soggetto beneficiario.
L’operatore di microcredito dovrà prestare in fase istruttoria, incontrando di persona il soggetto beneficiario finale nel corso di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo a seconda delle specifiche esigenze, i seguenti servizi ausiliari di assistenza, tra i quali
b.1 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
b.3 formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
b.4 formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività
ART. 3 ELENCO DEGLI OPERATORI E TABELLE DI RIFERIMENTO QUALITATIVE E QUANTITATIVE
Ai fine della tutela della fede pubblica e della trasparenza dei risultati conseguiti l’Ente pubblicherà nel proprio sito un elenco degli operatori dei servizi accessori obbligatori di assistenza e monitoraggio per il microcredito che rispondano ai requisiti minimi stabiliti dall’Ente Nazionale per il Microcredito. I soggetti iscritti in tale elenco potranno essere monitorati secondo una valutazione qualitativa e quantitativa del loro operato svolta da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
Tra gli effetti più gravi della “financial illiteracy”, infatti, si possono sicuramente annoverare le degenerazioni del credito al consumo in forme di sovraindebitamento, spesso frutto di errori comportamentali e di inconsapevolezza in un periodo di forte recessione economica e di difficoltà sociale. Questa situazione porta a identificare alcuni obiettivi comuni che possono caratterizzare la strategia di sensibilizzazione e di educazione finanziaria attorno al tema del microcredito: la prevenzione di situazioni che possano portare all’impoverimento attraverso strumenti quali la gestione del budget famigliare; l’aumento dell’inclusione finanziaria e sociale attraverso campagne informative sugli strumenti di gestione del denaro e la conoscenza delle caratteristiche dei diversi intermediari finanziari; la prevenzione di fenomeni di sovra-indebitamento e di usura attraverso la diffusione della cultura della legalità. Il sistema bancario italiano è particolarmente impegnato nella diffusione dell’educazione finanziaria sul territorio ed in particolare nelle scuole: in questa prospettiva ha investito molte risorse, dando vita, poco più di un anno fa, alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio il cui obiettivo statutario è proprio quello di promuovere la diffusione di una nuova cultura di cittadinanza economica.
I risultati raggiunti negli ultimi anni sono rilevanti (2.900 scuole, 7.523 classi e circa 190.000 studenti iscritti ai programmi; circa 10.000 insegnanti; decine di migliaia di bambini e ragazzi coinvolti nelle centinaia di eventi organizzati sul territorio) e lo sforzo sostenuto imponente, sebbene gli obiettivi, come dimostrano i dati raccolti da più fonti internazionali, siano ben lontani dall’essere raggiunti. Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della cultura economica in Italia è, infatti, la parcellizzazione delle iniziative, la mancanza di sistematicità e di progettualità, che deriva dalla carenza di obiettivi condivisi. La missione della Fondazione si basa proprio sulla condivisione e la sinergia, proponendosi come un centro di aggregazione tra i soggetti pubblici e privati attivi in questo ambito. Per questo, negli anni, ha rafforzato la sua politica di alleanze, sia a livello centrale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sia sul territorio, siglando protocolli di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e territoriali. In questo modo, grazie al grande lavoro di prossimità svolto dalle reti delle banche presenti su tutto il territorio nazionale, è stato possibile iniziare la diffusione di una nuova cultura di cittadinanza economica rivolta, in modo sistematico e capillare, ai giovani tramite le scuole e, non senza difficoltà agli adulti, anche grazie alle Associazioni dei Consumatori aderenti alla Fondazione.
Da anni la Fondazione propone, insieme a loro , incontri di approfondimento con esperti di banca e consumeristi, arrivando a realizzare anche uno spettacolo teatrale di informazione per trasferire messaggi di educazione finanziaria tramite una modalità coinvolgente ed empatica. Certo, è solo l’inizio. Ma è un buon inizio, perché così come l’educazione finanziaria si è fatta strada nella cultura generale dei giovani, incanalata in una scuola sempre più aperta alla collaborazione con il sistema produttivo, lo stesso percorso di alfabetizzazione finanziaria deve essere portato avanti con gli adulti, per garantire un adeguato livello di benessere sociale ed economico sia ai singoli cittadini che a livello di sistema Paese.