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MICROCREDITO DI LIBERTA'MODELLO DI SSSIDIARIETA'SOLIDALE
Sostegno alle donne vulnerabili e protezione di valori costituzionali
Tra le iniziative progettuali incentrate sull’utilizzo del microcredito, certamente riveste rilievo centrale il “Microcredito di libertà”, promosso in tempi di pandemia da covid19 dalla Ministra per le Pari Opportunità e oggetto del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Ente Nazionale per il Microcredito, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse) e la Caritas Italiana.
Il progetto ha fin da subito catalizzato particolare attenzione, non soltanto da parte degli addetti ai lavori e, certamente, non soltanto per effetto della denominazione quanto mai suggestiva ed efficace.
E infatti, il plusvalore del Microcredito di Libertà va individuato nella perfetta sinergia tra i soggetti coinvolti, a cominciare dalla parte pubblica (Ministero per le Pari Opportunità ed Ente Nazionale per il Microcredito), con l’apporto di una rete composita e variegata di privati, dal mondo bancario (Abi e Federcasse), al “sociale” (Caritas italiana), agli organismi attivi sul territorio (Centri antiviolenza).
La rete così congegnata può configurare una concreta ed efficace combinazione del principio di sussidiarietà1 (sia nell’accezione “verticale” che “orizzontale”) e del principio di solidarietà2, entrambi immanenti al nostro ordinamento, in quanto riconducibili direttamente alle norme super-primarie della Costituzione3. Difatti, è pacifico che “le norme costituzionali – che dettano principi di rilevanza generale – sono di diritto sostanziale, non meramente interpretative…norma di comportamento idonea a incidere anche sul contenuto delle relazioni tra situazioni soggettive, funzionalizzandole ai nuovi valori”4.
In particolare, nel Microcredito di Libertà, l’attivazione congiunta dei due principi ha una valenza feconda e innovativa, idonea a generare non soltanto nuove modalità di rapporti tra pubblico e privato, tra amministrazioni e cittadini, ma ancor più a dare attuazione alla parte prima della Costituzione.
Giustamente si è osservato che il principio di sussidiarietà può consentire di ampliare la gamma degli strumenti utilizzabili per la realizzazione dell’obiettivo esiziale della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come prescritto dalla Costituzione all’articolo 3, comma 2. E infatti, il principio di sussidiarietà orizzontale modifica profondamente le interazioni tra pubblico e privato, consentendo di coinvolgere direttamente anche organismi privati al fine del perseguimento del detto obiettivo5, caratterizzante l’intero sistema ordinamentale, appartenendo personalismo e solidarismo “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”6.
Tale alchimia è stata codificata e sancita dall’art.118 della Costituzione, secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Conseguentemente, da una parte, l’amministrazione deve favorire le iniziative che siano rivolte al perseguimento dell’interesse generale, anche quando promanino da semplici cittadini, e d’altra parte, non vi è dubbio che la creazione delle condizioni per la piena realizzazione della persona è sicuramente nell’interesse generale.
In conclusione, nella prospettiva su esposta, la Repubblica può perseguire anche con strumenti diversi da quelli tradizionali e in collaborazione con gli organismi intermedi e con i cittadini, la missione affidatale dall’articolo 3, comma 2 della Costituzione. E soprattutto, l’interesse generale diventa il ponte che unisce non soltanto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 118 della Costituzione, ma anche “i soggetti pubblici e i cittadini: in un caso tale interesse è perseguito direttamente dai poteri pubblici, in un altro dai cittadini ma sostenuti dai soggetti pubblici, in un rapporto “sussidiario” nel senso più letterale del termine, in quanto è un rapporto di reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimento di un obiettivo comune”7.
Il modello organizzativo del Microcredito di Libertà per le donne vittime di violenza incarna perfettamente la sinergia sussidiaria postulata dai principi costituzionali, stante il diversificato e composito apporto di ciascuno degli attori coinvolti. In più, si configura un ulteriore pregnante collegamento con i princìpi fondamentali della Costituzione nella parte in cui, all’articolo 2, “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
E difatti, il Microcredito di libertà esprime in pieno la propria valenza solidaristica allorché declina le due tipologie di finanziamento disciplinate dall’art. 111 TUB, microcredito produttivo/imprenditoriale e microcredito sociale, in favore delle donne che hanno subito violenza, promuovendone l’inclusione sociale e finanziaria.
Il modulo operativo non soltanto consente accesso al credito per una categoria cui esso è pressoché precluso, ma soprattutto, in uno con la datio in denaro, prevede un quid pluris, l’accompagnamento di un tutor, che va ben al di là del superamento di una fase “emergenziale”, contribuendo a formare o ad accrescere le capacità, competenze e abilità di questa gravemente svantaggiata categoria di donne.
Il bagaglio che esse conseguono all’esito del percorso, principalmente in termini di educazione finanziaria, può consentire loro di affrancarsi da situazioni di dipendenza economica, in una prospettiva durevole, tale che le sovvenute possano conseguire una propria autonomia personale e lavorativa, che prosegue anche oltre e al di là della durata dell’intervento finanziato.
Una così proficua sussidiarietà solidale merita ben più ampia diffusione, soprattutto a fonte delle gravi criticità per le politiche di welfare, non più soltanto congiunturali, ma oramai endemiche, stanti le ricorrenti crisi economico-finanziarie e la conseguente diminuzione delle risorse disponibili, a fronte dell’accresciuta complessità dei bisogni emergenti a livello sociale.
Si è dimostrato come i tempi siano maturi per sperimentare un analogo intervento che vada a sopperire alla “tossicità finanziaria”8, che affligge le donne affette da neoplasia della mammella, supportandole per far fronte alle ricadute economiche che la patologia e le relative cure determinano sulla paziente, sia in termini oggettivi che soggettivi9.
Si presta particolarmente a sopperire a tali situazioni di esiziale criticità il microcredito sociale10, posto che l’articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il c.d. T.U.B., si rivolge “a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale”. Il sopravvenuto stato di malattia può configurare “le obiettive condizioni di bisogno” richieste dall’articolo 5 del D.M. n. 176/201411, che consente di considerare ammissibili le relative spese mediche.
Il finanziamento, di importo massimo di 10.000 euro, sarà destinato a coprire spese mediche che esulano dal sistema sanitario, ovvero esigenze economiche legate alla malattia (ad esempio, spese familiari, spostamenti per cure, ecc.), tali da configurare le obiettive condizioni di bisogno delineate dal richiamato D.M. n. 176/2014.
L’impegno più sfidante di un progetto siffatto sta nella costituzione di un apposito Fondo di Garanzia, da istituire in collaborazione con enti pubblici, fondazioni o istituti bancari, per coprire una percentuale del prestito o, meglio ancora, vista l’alta meritevolezza dell’iniziativa, l’intera sorte capitale.
In questo modo verrebbe agevolata la concessione dei finanziamenti a donne in condizioni di fragilità economica, da favorire altresì con la previsione del tasso zero, in modo che non debbano gravare pesi e oneri su categorie già duramente colpite da gravi patologie.
Una duplicazione del modulo operativo del Microcredito di Libertà così articolata si tradurrebbe in una vera e propria tecnica di attuazione del valore salute definito dalla Costituzione ed “espressamente qualificato come «fondamentale» per renderne immediatamente percepibile il carattere basilare, di presupposto per il pieno e libero esercizio di ogni altra libertà”12.
Funzionalità questa più che auspicabile nell’attuale congiuntura di grave crisi economico-sociale, con l’indebolimento del SSN per carenza di risorse finanziarie e umane e per l’incremento dei costi delle attività sanitarie13, ancor più ove si consideri che “la salute non può essere protetta mediante l’utilizzazione di normative ispirate a esclusiva logica patrimoniale”14.
Uno strumento quindi promozionale dei valori super-primari dell’ordinamento15, destinato a produrre i suoi frutti su ampia scala, essendo suscettibile di molteplici successive applicazioni nel tempo.
Con l’ulteriore non trascurabile vantaggio di consentire un auspicabile potenziamento del microcredito sociale, da più parti invocato quale efficace strumento di ausilio per finalità di inclusione sociale per le fasce più deboli della popolazione.
In conclusione, è evidente che il Microcredito di Libertà come metodo di politiche sociali sussidiarie e solidali va ad assumere una preponderante funzione promozionale dei valori super-primari dell’ordinamento e, in quanto tale, costituisce una potente spinta propulsiva allo sviluppo di ulteriori iniziative di analogo valore. Senza dimenticare che tale modello organizzativo si traduce, nella pratica, in un profluvio di iniziative sul territorio, di talché una così preziosa ricchezza diffusa merita di essere adeguatamente promossa e valorizzata dall’azione politica e amministrativa, in favore del novero di beneficiari più ampio possibile e per il soddisfacimento di esigenze emergenti, in un’ottica di welfare contemporaneo, responsabilizzante e incentivante16.
NOTE
1 Per approfondimenti sul tema, v. VITTADINI G., a cura di, Che cosa è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà, Milano, 2007; CERULLI IRELLI, V. e CAMELI, R. Il principio di sussidiarietà orizzontale nei lavori dell’Assemblea Costituente, http://www.astrid-online.it/Sussidiari/Contributi/principio-sussidiariet—assemblea-costituente.pdf; FERRERA, M. (2008) Dal welfare state alle welfare regions: la riconfigurazione spaziale della protezione sociale in Europa, in Riv. Pol.Soc., 3, pp. 17-49; MILLON-DELSOL C., Il principio di sussidiarietà, Milano, 2003; PACI, M., Welfare, solidarietà sociale e coesione della società nazionale, in Stato e Mercato, 2008, XXVIII, 1, pp. 3-30; RESCIGNO, G.U. (2002) Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto Pubblico, 1, pp. 5-50; SIRIMARCO, M. e IVALDI, M.C. (a cura di) Casa borgo Stato. Intorno alla sussidiarietà, Roma, 2011.
2 Sul principio di solidarietà v. LOMBARDI G.M., Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967; GIUFFRÈ F., La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2002; RODOTÀ S., Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma–Bari, 2014; POLACCHINI F., Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, 2016; CARAVITA B., Oltre l’eguaglianza formale, Padova 1984.
3 Una interessante trattazione su tali tematiche può rinvenirsi in BRUNI L., ZAMAGNI S., Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna, 2004.
4 PERLINGIERI P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, pagg. 194 e 199.
5 ARENA G., Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art.118, u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, p. 179-221.
6 Corte Cost., 15.12.1988, n. 1146.
7 ARENA G., Op. l. u. c..
8 DI MAIO M., a cura di, in Miscellanea, 4 settembre 2023, online su www.oncotwitting.it. Il tema della “financial toxicity” è emerso di recente negli Stati Uniti, laddove l’assenza di welfare sanitario comporta un elevatissimo rischio economico per i cittadini che incorrano nella patologia oncologica. Stante la rilevanza e diffusività del problema, per la progressiva ingravescente incidenza delle patologie tumorali, è auspicabile un adeguato approfondimento dei profili economici in un’ottica di prevenzione e contenimento del fenomeno.
9 V. su questa Rivista “Donne, Microcredito, tutela della Salute. È tempo di un nuovo Welfare”, n. 48/2023, XI; “Il Microcredito strumento ausiliario in sanità per le donne. Una prospettiva di sostegno”, n. 54/2024, XII. E anche “Donne, tumore al seno e tossicità finanziaria: è tempo di un nuovo Welfare”, in Sanità24 – Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2024.
10 Finanziamento di importo massimo di € 10.000, prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, non assistito da garanzie reali e accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, allo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
11 È il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
12 SCACCIA G., Art. 32, in CLEMENTI F., CUOCOLO L., ROSA F. VIGEVANI G.E. (a cura di), La Costituzione italiana, Bologna, 2021, pag. 226.
13 Per un approfondimento sul tema, v. 7° Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, su www.gimbe.org.
14 PERLINGIERI P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pag. 363.
15 “La salute, sia pure prevista autonomamente a livello costituzionale, deve essere considerata unitamente alla norma che quale clausola generale, riconosce e garantisce i diritti dell’uomo con esclusione di qualsiasi loro tassatività o tipicità (artt. 2 e 3, comma 2).” Così PERLINGIERI P., Op. cit.,pag. 354.
16 Sul tema, ex plurimis, v. ANTONINI L., La sussidiarietà e la cifra democratica del patto costituzionale, in VITTADINI G., a cura di, Che cosa è la sussidiarietà. Cit.; COLASANTO M., LODIGIANI R., Welfare possibili. Tra workfare e learnfare, Milano, 2008; FERRERA M. Dal welfare state alle welfare regions: la riconfigurazione spaziale della protezione sociale in Europa, in Riv. Pol. Soc., 2008, 3, pp. 17-49; PACI M., Welfare, solidarietà sociale e coesione della società nazionale, in Stato e Merc., vol. XXVIII, 2008, 1, pp. 3-30; ZAMAGNI S., L’evoluzione dell’idea di Welfare: verso il welfare civile, Milano, 2015, VECCHIATO T., Verso un Welfare generativo, da costo a investimento, Padova, 2013.