Crowdfunding: la nuova frontiera del microcredito
Riccardo Graziano
Segretario generale ENM
Il crowdfunding potrebbe essere definito in modo forse semplicistico ma efficace come: “pratica di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, una forma di finanziamento collettivo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni”.
Si tratta quindi di una forma di raccolta fondi disintermediata.
La ricompensa attesa dall’investitore può essere di tipo finanziario ma non solo. Spesso anzi nell’ambito di finanziamenti di progetti etici e di sviluppo sostenibile la componente appunto etica supera nell’attenzione e nell’interesse dell’investitore quella economica. In altri termini con il crowdfunding la crowd - ‘folla’ indistinta di potenziali sostenitori - si trasforma in peers, comunità di sostenitori e co-creatori che condividono valori e hanno interesse nella realizzazione del progetto.
Certamente il crowdfunding rientra altresì nel settore della finanza alternativa, ossia in quei canali e in quegli strumenti di finanziamento che si sono sviluppati al di fuori dei normali settori finanziari, come - ad esempio - il mercato bancario o quello dei capitali.
Di fatto il crowdfunding riesce a sfruttare in modo collettivo le potenzialità di Internet, e consente a coloro che hanno delle idee o delle necessità, ma - rispettivamente - non tutti i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad accedere a risorse economiche di terzi attraverso specifiche piattaforme online, andando a offrire ai propri sostenitori dei risultati attesi di natura finanziaria ma non solo come già in precedenza detto.
La gestione di portali di equity crowdfunding, ovvero delle piattaforme online che hanno come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti, può essere svolta da due tipi di soggetti.
Dai cd. ‘gestori di diritto’, ossia banche, imprese di investimento, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, SGR (Società di Gestione del Risparmio), SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), GEFIA non UE, gestori di EuVECA (‘European Venture Capital Funds’, ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) e gestori di EuSEF (‘European Social Entrepreneurship Funds’, ossia Fondi Europei per l’Imprenditoria Sociale), limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale; tutti questi soggetti non hanno bisogno di un’autorizzazione particolare e, dunque, oltre alla loro attività caratteristica, coordinano e amministrano piattaforme di equity crowdfunding;
Dai cd. gestori ‘autorizzati’, ovvero società nate appositamente per la gestione di portali equity-based (e che non sono né banche, né imprese di investimento né rientrano in alcuna delle categorie di gestori di diritto). I gestori di diritto devono essere iscritti nella sezione speciale del registro Consob (Regolamento Consob n. 18592 del 2013) dedicato ai gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Al contrario i gestori autorizzati devono essere registrati nella sezione ordinaria.
Vi sono differenti modalità di gestione degli ordini di acquisto di partecipazioni tramite equity crowdfunding e i gestori autorizzati, a differenza dei gestori di diritto, non possono far sottoscrivere direttamente sulla propria piattaforma una campagna di equity crowdfunding, pertanto - quando ricevono l’ordine d’acquisto di quote/azioni - devono inviare tale richiesta a un soggetto terzo che riceve e perfeziona gli ordini. Tali soggetti sono definiti nel Regolamento Consob n. 18592/2013 come soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini e, al loro interno, si annoverano banche, SIM, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori. Il gestore autorizzato dovrà, quindi, trasmettere l’ordine di sottoscrizione a uno di questi soggetti il quale andrà a raccogliere i fondi su uno specifico conto corrente. In aggiunta le somme di denaro raccolte dovranno essere trattenute su di un conto indisponibile destinato all’offerente acceso presso i soggetti che perfezionano gli ordini.
La motivazione risiede nel fatto che l’investitore - nell’equity crowdfunding - gode di un diritto di recesso (‘diritto di ripensamento’) dall’investimento entro sette giorni dall’invio dell’ordine di acquisto della partecipazione. Riassumendo, quindi, i gestori autorizzati «in virtù della normativa cui sono sottoposti, possono svolgere unicamente servizi cd. ‘esecutivi’ (raccolta degli ordini di adesione alle offerte).
Fatto salvo il diritto di ripensamento, invece, per i gestori di diritto il procedimento è leggermente differente in quanto, essendo essi stessi soggetti autorizzati a perfezionare gli ordini, potranno gestire direttamente la sottoscrizione delle partecipazioni senza dover ricorrere a soggetti esterni.
Limitandoci a esaminare modelli equity, invoice trading e social lending, nel 2017, tramite il crowdinvesting sono stati raccolti in Italia 228 milioni di €, somma certamente interessante in assoluto e in crescita di oltre il 40% rispetto al precedente anno. Tali raccolte sono state svolte per lo più tramite le 19 società autorizzate nel 2017 a gestire piattaforme e portali equity-based per la raccolta di quote o azioni societarie.
Ora analizzando il fenomeno in chiave microcredito le possibili sinergie sono evidenti.
Come il microcredito il crowdfunding, sia nella componente equity che in quella social lending, si rivolge essenzialmente a start up spesso innovative e sostenibili.
Come il microcredito il crowdfunding necessita di verifiche svolte ex ante di sostenibilità delle future imprese oggetto di finanziamento.
Naturalmente parliamo di strumenti economici profondamente diversi, essendo il microcredito (a voler semplificare al massimo un fenomeno ben più complesso che ha ridato speranza a decine di migliaia di micro imprenditori) un prestito caratterizzato da servizi di tutoraggio obbligatori e per lo più assistito dalla mano pubblica con fondi di garanzia dedicati. Ciò posto la sinergia fra tali strumenti economici appare indubbia.
Alcuni operatori ex art. 111 (intermediari finanziari dedicati al microcredito in via esclusiva) hanno già utilizzato una piattaforma di crowdfunding equity based per permettere l’ingresso di nuovi soci in forma “diffusa”, soci sorretti da forti motivazioni nel sostenere un mercato particolarmente etico qual è quello del microcredito.
Ma non solo il poter aumentare il capitale sociale, per lo più con modesti sovrapprezzi rispetto al nominale, ha permesso alle 111 che hanno utilizzato tale opportunità di avere a disposizione capitali da impiegare relativamente a basso costo permettendo così di contenere il TAEG finale degli investimenti.
Ritengo tali iniziative di assoluto interesse e che potrebbero essere potenziate ulteriormente magari creando una categoria di azioni atipiche all’interno del capitale sociale di una 111 costituita come S.P.A., azioni che potrebbero essere dedicate ai sottoscrittori reperiti dalla piattaforma di crowdfunding utilizzata per permettere una specifica rappresentanza e potere di indirizzo nelle tipologie di finanziamenti da svolgere con i fondi assicurati dal crowdfunding stesso.
Dal punto di vista poi delle microimprese costituite in forma di società di capitali, nate grazie a finanziamenti e progetti di microcredito e operanti nei loro primi anni di vita in campi innovativi e sostenibili, potrebbe essere interessante valutare un loro potenziamento tramite gli strumenti del crowdfunding.
Ciò sia in un’ottica di crowdfunding equity based dedicando un aumento di capitale a nuovi soci diffusi, che in un’ottica di social lending crowdinvesting per reperire ulteriore finanza da dedicare a specifici nuovi progetti.
Queste possibilità meritano adeguato approfondimento che sarà oggetto di futuro articolo.