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Rosaria Mustari | Consigliere di Amministrazione Ente Nazionale Microcredito

Le tematiche afferenti al microcredito vanno assumendo,
negli ultimi tempi, sempre maggiore rilevanza, anche a
livello internazionale, nell’ambito del dibattito politico-
istituzionale, incentrato sulla ricerca di strumenti
idonei a supportare e attuare obiettivi di inclusione
sociale e lotta alla povertà, divenuti strategici in un
contesto di perdurante crisi economica qual è quello attuale.
In tale cornice, il microcredito1 si caratterizza come
strumento duttile, ontologicamente polifunzionale,
idoneo a perseguire finalità diversificate, talchè esso
può ben prestarsi a una efficace interazione con altre
misure di welfare in via di sperimentazione nel nostro
ordinamento, in un’ottica di approccio integrato alla
inclusione.
Già dalla disamina della normativa emerge con nettezza
tale peculiarità, poiché la principale norma di riferimento
in materia, l’art. 111 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (T.U.B.)2, fornisce una caratterizzazione
“bifronte” dell’istituto.
Microcredito imprenditoriale o produttivo, laddove
il finanziamento - di ammontare non superiore a
€ 25.000 e privo di garanzie reali, finalizzato all’avvio o
allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento
nel mercato del lavoro e accompagnato dalla prestazione
di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
soggetti finanziati - sia concesso “a persone fisiche o
società di persone o società a responsabilità limitata semplificata
di cui all’articolo 2463-bis del Codice Civile o
associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio
di attività di lavoro autonomo o di microimpresa”.
Microcredito sociale, allorchè il finanziamento - di
importo massimo di € 10.000, prestati a condizioni più
favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, non assistito da garanzie reali e accompagnato dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare - si rivolga “a
favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità
economica o sociale”, allo scopo di consentire
l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
La norma reca la rubrica “microcredito”, tuttavia non
esordisce con l’illustrazione dei dati fisionomici dell’istituto,
ma muove dalla qualificazione dei soggetti
legittimati a concedere il finanziamento, consentendone
così l’identificazione solamente in via inferenziale,
senza fornirne una espressa definizione.
Invero, da più parti si lamentano le carenze regolamentari
in materia, a livello interno ma anche europeo e internazionale3,
e tali lacune e disorganicità sono ancor più
nefaste, sia in considerazione della trasversalità del
microcredito, dal momento che esso “intercetta plurime
branche dell’ordinamento, con sfaccettature di rango civilistico,
internazionale-comunitario e pubblicistico”4; sia alla luce delle potenzialità salvifiche che pure
vengono riconosciute a tale meccanismo creditizio5.
A tal proposito, in particolare, è ampiamente dimostrato
che la difficoltà di accesso al credito per piccole o
micro imprese si traduce in un proporzionale incremento
del ricorso al canale usurario e, conseguentemente,
della ricorrenza dei reati puniti nel nostro sistema all’articolo
644 del codice penale; laddove, per contro,
l’implementazione di servizi finanziari di inclusione
contribuisce in maniera determinante alla riduzione
dell’incidenza di così gravi fenomeni criminosi6.
Ancora, è pure dimostrato che il microcredito costituisce
idonea misura di contrasto alla disoccupazione, contribuendo
significativamente all’incremento dell’occupazione,
particolarmente tra i ceti più deboli7.
E anche nelle fattispecie di microcredito sociale si
rivela particolarmente rilevante ed efficace la funzione
di educazione finanziaria svolta dai servizi ausiliari di bilancio familiare che, peraltro, contribuisce a connotare
tali operazioni non come graziose concessioni,
ma piuttosto come interventi di sostegno attivo, quasi
una sorta di cooperazione allo sviluppo su scala interna,
adeguata alle esigenze di individui e famiglie in
condizioni di difficoltà.
Così rilevanti e benefici influssi sugli assetti socioeconomici,
oggettivamente misurabili a livello demografico
e statistico, hanno pure suscitato facili entusiasmi, tali
da attribuire al microcredito una valenza quasi mistica,
di “panacea di tutti i mali”8, tant’è che, nella dottrina
sia italiana che internazionale, ricorre sovente la qualificazione
dell’istituto entro l’alveo dei diritti fondamentali
da parte di quegli autori che, nel più ampio dibattito
in tema di finanza etica, ritengono che possa configurarsi
un diritto umano universale di accesso al credito9. Se
quindi è evidente la necessità di un intervento del legislatore
per una organica disciplina di una materia di così alta importanza, altrettanto chiaramente emerge
l’urgenza di procedere a un accorto inquadramento
del microcredito entro la cornice costituzionale, sì da
individuarne correttamente profilo assiologico e virtualità
applicative.
Esaminare quindi l’istituto attraverso la lente dei valori
costituzionali di riferimento, in modo da coglierne
tratti identificativi e potenzialità di utilizzo, per poi,
in altra sede e con il dovuto approfondimento, “indirizzarsi
lungo le direttrici della cornice giuridica europea,
con l’intento di verificare se le ispirazioni dei due ordinamenti
siano allineate e conciliabili, e se l’insieme delle
regole che li riguardano siano portatrici di un’accettabile
coerenza sia dal punto di vista dei principi ispiratori
della Costituzione italiana che di quelli della Costituzione
europea”10.
Limitando l’indagine alla prospettiva nazionale, viene
in considerazione ovviamente l’articolo 47 della Costituzione11,
laddove - stabilito che “la Repubblica incoraggia
e tutela il risparmio in tutte le sue forme”12 - si
prevede la regolazione del credito attraverso tre distinte
azioni: disciplina, coordinamento e controllo13.
La disposizione conclude il Titolo III dedicato ai
rapporti economici e compendia il rilievo costituzionale
riconosciuto a due fattori fondamentali dell’equilibrio
economico, quali l’esercizio del credito e la raccolta
del risparmio14.
Tralasciando - per motivi di brevità - ogni implicazione
afferente alla stretta connessione tra i due valori così
delineati, è evidente che la norma caratterizza tali
attività economiche in termini di specialità, differenziandole
e attraendole entro un’orbita non perfettamente
coincidente con il perimetro dell’articolo 41 della Costituzione,
in ragione della peculiare funzione che esse
rivestono, “così capitale per il benessere economico della
collettività” da non poter essere lasciata “all’arbitrio
esclusivo di private iniziative”15.
E invero, allorchè l’iniziativa imprenditoriale abbia a
oggetto la materia bancaria, entrano in gioco interessi
di rilievo pubblico tali da giustificare una peculiare disciplina,
atta a garantire il corretto funzionamento del
settore e perseguire, contestualmente, obiettivi di difesa
della produzione e dei livelli occupazionali.
È evidente quindi che il disposto dell’articolo 47
involge una vera e propria “politica del credito”16 e può
cogliersi pienamente - e produrre effetti - solamente
“se si pongono i beni in esso tutelati in stretto collegamento
con aspirazioni di natura non solo economicamente, ma anche socialmente rilevante, quali la tenuta dei rapporti
internazionali, lo stato di salute delle finanze pubbliche
e l’obiettivo della piena occupazione”17.
Ma non basta.
La norma deve essere coordinata con i valori fondamentali
di tutela della persona, oltre che con i rapporti
economici: lo impone innanzitutto la sistematica della
stessa, tale da sottometterne la portata alla preminente
funzione di solidarietà politica, economica e sociale e
di pieno sviluppo della persona sancita negli articoli 2
e 3 della Costituzione.
La superiore garanzia della dignità umana deve intendersi
infatti come sostrato dell’intero novero dei diritti e
delle libertà fondamentali, oltre che, invero, del complesso
delle norme costituzionali18, linfa vitale che ne
definisce il contenuto e punto di riferimento essenziale
ai fini dell’interpretazione19.
I criteri cui disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio
del credito devono informarsi, quindi, non
possono che rinvenirsi entro l’alveo dei principi fondamentali
della Costituzione, talchè detta attività di
impresa deve configurarsi come strumento non soltanto
di generale progressione economica, ma ancor più di
promozione del pieno sviluppo della persona, in attuazione
degli obiettivi programmatici posti dal richiamato
articolo 3 a fondamento del sistema.
Entro tale cornice normativa e soprattutto assiologica,
il microcredito realizza finalità solidaristiche riconducibili
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma anche
all’articolo 1, nella parte in cui è destinato a sostenere
attività imprenditoriali o di lavoro autonomo.
In entrambe le accezioni sopra descritte, ciò che accomuna
le operazioni di microcredito è la prospettiva teleologica,
non limitata alla concessione di un piccolo
prestito in denaro, ma piuttosto orientata a perseguire
come obiettivo principale lo sviluppo, nei potenziali
fruitori, della capacità di mettere a frutto proprie
risorse20 personali e progettuali.
Ed ecco che, in quest’ottica, assumono rilievo centrale
le attività di accompagnamento di carattere non finanziario
che, in entrambe le fattispecie, permettono
l’acquisizione da parte del beneficiario di specifiche
competenze, in modo tale da promuoverne durevolmente
l’affrancamento dalla povertà, in una prospettiva di
educazione finanziaria e, soprattutto, di crescita personale
che favorisce la formazione delle precondizioni per
l'effettiva eguaglianza e partecipazione all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese Giustamente, si è osservato che “il microcredito presuppone
un atto di particolare fiducia nei confronti del beneficiario”
anche se questi “altro non ha da garantire se non la
propria capacità di creare e gestire un’attività imprenditoriale”
oppure “solamente la propria affidabilità...In
questo senso, la concessione di un credito conforta, se non
addirittura produce nel beneficiario il senso di appartenenza
alla comunità, di possedere il diritto di cittadinanza, il
cui pilastro fondamentale è costituito dalla consapevolezza
di essere divenuta una persona degna di fiducia”23:
Tralasciando per il momento i pur interessanti effetti
collaterali afferenti alle feconde ricadute in termini di
sviluppo economico del territorio in cui esso attecchisce24,
emerge in tutta evidenza che la cifra dell’istituto è costituita
proprio dalla funzione di incentivazione della
responsabilità e dello sviluppo personale, cui esso ontologicamente
risponde e, quindi, dai servizi ausiliari
di promozione, direttamente riconducibili ai sopra
richiamati articoli 2 e 3 della Costituzione e inconfondibilmente
caratterizzanti, al punto da rendere agevolmente
identificabile ciò che è microcredito e ciò
che non lo è.
La mera datio, sia pure di modesto importo, destinata
a categorie di soggetti deboli, non assistita da garanzie
reali, non può giovarsi né della qualificazione giuridica
di microcredito, né della superiore copertura costituzionale
che soltanto a questo compete, ove difetti la
previsione di attività di supporto e accompagnamento
che ne costituisce il vero valore aggiunto. Tale peculiare
tratto identificativo, in uno con la pregnante funzione
solidaristica, può indurre a ricostruire l’istituto come
autonoma “fattispecie tipologicamente connotata”, in cui
la prevalenza della solidarietà sull’interesse lucrativo
“arricchisce la generica causa di finanziamento” caratterizzando
il tipo contrattuale, in entrambe le declinazioni
previste dall’articolo 111 TUB, come “microcredito
solidale”25.
Si dissolve ogni ricostruzione in chiave di generica
protezione sociale, rispondente a logiche meramente
assistenziali, nelle quali manca del tutto l’aspetto di
promozione della libertà economica e della dignità
personale, così come, parimenti, si appalesa insufficiente
ogni qualificazione come mera misura economico-finanziaria,
stante la dimensione ben più complessa e
articolata in cui l’istituto si colloca, alla stregua dei
valori costituzionali che in maniera preponderante lo
sostanziano, contraddistinguendolo come strumento
per una piena e inclusiva cittadinanza economica e sociale Ne deriva che “il microcredito non è mai, per definizione,
micro-beneficienza”27, nè è dato ravvisarvi alcuna ispirazione
assistenzialistica, ma piuttosto una ratio “di
emancipazione, di lavoro, di crescita, di costruzione
sociale, fondata su un sistema di valori relazionali che lo
connotano profondamente”28, in un’ottica di connessione
biunivoca “tra sviluppo del mercato ed elevazione del
livello di vita comune”29.
Pregno di così alte connotazioni e significazioni, il microcredito
assurge a misura di rango primario nel
novero degli strumenti di inclusione sociale e tale
elevata qualificazione emerge vieppiù allorchè si discuta
di microcredito produttivo, stante la stretta connessione
con l’articolo 1 della Costituzione.
La fattispecie in questione non costituisce, infatti,
soltanto una misura contro la povertà, ma piuttosto
una innovativa strategia creditizia in grado di realizzare
obiettivi occupazionali, sia pure in via indiretta,
favorendo l’avvio di attività produttive che, in mancanza,
sarebbero emarginate da qualsiasi logica di mercato,
perché troppo piccole o perché proposte da un soggetto
“non bancabile”. Quest’ultimo, si è osservato, “contrariamente
alle politiche statali assistenzialistiche, che lo
riconoscono come un incapace che deve essere aiutato, inducendo
in lui perdita di autostima, passivizzazione se
non vere e proprie patologie ... viene considerato un
partner commerciale la cui impresa assicura anche l’attività
e il reddito del finanziatore e lo rende partecipe, attore
attivo della creazione del reddito nazionale”30.
Collocato entro tale prospettiva ermeneutica, il microcredito
produttivo mette in opera un prezioso
meccanismo osmotico, tale per cui l’istituto è
vivificato e rafforzato dalla propulsione che gli deriva
dal collegamento funzionale con l’articolo 1 della
Costituzione che, a sua volta, ricava da tale connessione
una garanzia di effettività31.
In una parola, il microcredito rende concretamente
operante il fondamentale diritto al lavoro creando
occasioni di impego.
Orbene, come preconizzato nell’incipit del
presente lavoro, il parametro di valutazione
costituito dalla gerarchia dei valori delineati
dalla Costituzione fin qui esaminati può
ben consentire una accorta ponderazione
non soltanto della legittimità,
ma anche della caratura costituzionale,
del grado della rilevanza delle azioni pubbliche volte a contrastare le diseguaglianze prodotte
dal mercato attraverso misure di redistribuzione della
ricchezza ovvero di inclusione sociale32.
Entro una siffatta classificazione, quindi, alla stregua
delle risultanze della presente indagine, il microcredito
assume una funzione centrale, non soltanto come
misura finanziaria innovativa, ma ancor più come
strumento di politiche del lavoro e dell’occupazione.
Inoltre, se si ritiene di interpretare l’articolo 1 della
Costituzione non come mero proclama di un principio
generale e altissimo - epperò inattuabile in concreto,
stante l’impossibilità di garantire a tutti i cittadini
l’accesso al lavoro - ma piuttosto come cogente e ineludibile
condizionamento per le politiche pubbliche33
e, conseguentemente, come “imperativo categorico” per
il legislatore, al pari degli articoli 2 e 3 e delle clausole
generali del pieno sviluppo della persona, è evidente
che il microcredito si impone con urgenza alla considerazione
del dibattito parlamentare quale argomento
prioritario rispetto ad altri strumenti di inclusione
e contrasto della povertà, pure certamente meritevoli
di attenzione e tuttavia meno “dotati” sotto il profilo
della copertura costituzionale.
Nell’attuale contesto di ingravescente esclusione sociale
e vulnerabilità di famiglie e individui, il perseguimento
di detti obiettivi “inclusivi” richiede una strategia articolata
e sinergica entro la quale il microcredito riveste
un ruolo esiziale, tale da rendere non più differibili
appositi interventi normativi, organici e sistematici,
volti a estenderne l’ambito di applicazione e a implementarne
quam maxime l’efficacia e le tutele.

NOTE
1 Per ogni approfondimento su origini e caratteristiche del microcredito, v. in primis YUNUS M., “Il banchiere dei
poveri”, Milano, 2010, ma anche, ex plurimis, BRUNONI L. (a cura di), “La complessa identità del microcredito. Una
ricerca multidisciplinare”, Bologna, 2014; PIZZO G. - TAGLIAVINI G., “Dizionario di microfinanza - Le voci del microcredito”,
Roma, 2013; BECCHETTI L., “Il microcredito. Una nuova frontiera dell’economia”, Bologna, 2008, pagg.
12-28; LIMONE A.- CIRAVEGNA D., “Otto modi di dire microcredito”, Bologna, 2007.
La produzione dei giuristi sul tema è ancora esigua, v. TORCHIA F., “Il consumo di microcredito e la tutela della
persona”, Napoli, 2006; NONNE L., “Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari” in “Banca,
Borsa, tit. cred.”, 1, 2011, pag. 49 ss.; BANI. E., “Microcredito”, in CAPRIGLIONE F. (diretto da), Comm. testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, Padova, 2012, pag. 111 ss.; FALCONE G., “Microcredito”, in Dig. disc.
priv., sez. comm., Torino, 2012, pag. 494 ss.; LONGOBUCCO F. - DEPLANO S., “Finanza etica”, in Dig. disc. priv.,
sez. comm., Torino, 2012, pag. 380 ss.; STEFANELLI M.A., “L’inadeguatezza della regolamentazione giuridica del
microcredito a livello globale e le mancate sfide del sistema creditizio”, in AA. VV., “Studi di diritto dell'economia e
dell'impresa in memoria di Antonio Cicognani”, Padova, 2012, pagg. 653 – 683; CAROCCIA R., “Il microcredito nella
legislazione italiana” in AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Caratteristiche socio-economiche e
funzionali”, Napoli, 2015, pag 161 ss.; PIRAINO F., “Il microcredito” in PIRAINO F. - CHERTI S. (a cura di), “ I
contratti bancari”, Torino, 2016, pag. 311 ss.
2 Per approfondire la disamina della norma v. BANI. E., “Op. cit.”.
3 STEFANELLI M.A., “Op. cit.”.
4 CAROCCIA R., ““Op. cit.”, pag. 163.
5 V., ex multis, STEFANELLI M.A., “Op. cit.”, pag. 653 ss.; NICCOLI A.- PRESBITERO A.F., “Microcredito e
macrosperanze”, Milano, 2010.
6 V. CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, “Microcredito, strumento per la creazione di nuova imprenditorialità
e per la prevenzione dell’usura”, Torino, 2003; STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 657-659.
7 V. Nations Unies, Assemblée générale, “Rôle du microcrédit et de la microfinance dans l’élimination de la pauvreté”, 25
novembre 2008, disponibile on line all’indirizzo https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-fr-publications-
diverses-microcredit-et-luttecontre-pauvrete-onu-11-2008.pdf.
8 STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 653-660.
9 Le ricostruzioni del microcredito come “diritto umano”, espressione di un orientamento dottrinale particolarmente
diffuso oltralpe, in Europa, suscitano anche da parte degli autori nostrani sempre maggiore interesse, e la letteratura sul
tema diventa sempre più cospicua e ricca di spunti di riflessione. V. FALCONE G., “Op. cit.”., pag. 497 ss.; PIRAINO
F., “Op. cit.”, pagg. 312-315, ove l’A. ritiene condivisibile l’orientamento in base al quale, anche a voler ammettere un
diritto al conto, “non vi sono i margini per configurare un diritto umano al credito”. A tale ultimo proposito, v.
FAUCEGLIA G., “Diritto al conto” e operazioni di social banking nell’ordinamento, in Studi in onore di Piero
Schlesinger, Milano, 2004, pag. 3277 ss. Meritevole di attenzione, benchè elaborata alla stregua delle norme costituzionali
svizzere, oltre che dei principi del diritto internazionale, l’elaborazione di CENCINI A.- BORGHI M., “Per un
contributo allo sviluppo del microcredito”, pagg. 119-145.
In generale, sui diritti costituzionali v. GIORGIS A., “La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale”,
Napoli, 1999, e sui «diritti sociali» v. LOSANA M., “Profili inediti dei diritti costituzionali: argomenti interpretativi,
criteri di giudizio e tecniche decisorie della Corte Costituzionale e dei giudici comuni”, su http://dircost.di.unito.it.
10 Paiono condivisibili le linee metodologiche indicate da BUZZACCHI C., “Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost.
e funzioni della banca centrale europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della repubblica e ordinamento
dell’Unione”, in Costituzionalismo.it, Fasc. n. 2/2016, pag. 40.
11 La letteratura di commento è copiosa, per cui, a mero titolo esemplificativo, v. MERUSI F., “Art. 47”, in BRANCA G. (a
cura di), “Commentario della Costituzione”, vol. III, Bologna, 1980; SALERNO G. M., “Art. 47”, in CRISAFULLI V.
- PALADIN L. (a cura di) “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 1990; GIAMPIERETTI M, “Art. 47”, in
BARTOLE S., BIN R. (a cura di), “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 2008.
12 L’articolo 47 della Costituzione è dedicato alla tutela del risparmio oltre che del credito, il che postula un legame di stretta
interconnessione tra i due pur distinti e differenti beni tutelati, entrambi espressamente indicati come funzioni di
interesse pubblico e tali da giustificare e richiedere una particolare disciplina e un apposito intervento di natura pubblica.
Per ogni approfondimento sul tema v. GENTILI A., “Il risparmio e il credito”, in “I rapporti economici nella
Costituzione”, vol. III, in GENGHINI M. - GENTILI A - TAMPONI M. (a cura di), “Impresa, proprietà e credito”,
Milano, 1989 e, più di recente, BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 49 ss.
13 V. CLINI A., “Sovranità della persona nelle determinanti di tutela del risparmio”, in “PA-Persona e Amministrazione”, 2017, pag. 349 ss.
14 La norma delinea le fondamenta di un intero sistema economico e condensa le conclusioni di un’ampia elaborazione
effettuata in sede di Costituente. La materia è stata oggetto di studio, infatti, da parte della Commissione economica, per
conto del Ministero per la Costituente, le cui risultanze sono confluite nel Rapporto presentato all’Assemblea Costituente.
V. la ricostruzione operata da BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.
15 Ministero per la Costituente, Rapporto - IV, pag. 371.
16 v. TORCHIA F., Op. cit.”, pag. 207.
17 BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.
18 E ovviamente anche di tutte le fonti sottordinate.
19 L’impostazione metodologica ivi prescelta è oggetto di ampia e alta dissertazione in PERLINGIERI P., “Il diritto civile
nella legalità costituzionale”, Napoli, 1991.
In argomento v. anche, ex multis, RUGGERI A., “Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale”,
in Rivista AIC, 2011, n. 1; RESCIGNO G. U. , “Il progetto consegnato al comma secondo dell’art. 3 della
Costituzione italiana”, in Rivista AIC, 11-07-2008, www.archivio.rivistaaic.it; G. MONACO, “La tutela della dignità
umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative”, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 2010, www.forumcostituzionale.
it.
20 L’idea di sviluppo umano come incremento di capacità è il fulcro degli studi di Amartya Sen. Una società giusta deve
assicurare la distribuzione effettiva non soltanto delle libertà formali e delle risorse, bensì anche delle capacità (capabilities)
di sviluppare particolari attitudini (human functionings) che possano garantire a ciascuno di saper cogliere opportunità
reali per esprimere la propria libertà sostanziale. V., nell’ampia produzione, in particolare “Lo sviluppo è libertà”, Milano,
2000; “Etica ed economia”, Roma, 2001; “Globalizzazione e libertà”, Milano 2002.
21 V. CAROCCIA R., “Op. cit.”, pag. 187 ss.
22 In questa logica, mirabilmente espressa dagli articoli richiamati, nella Costituzione la povertà è un’ipotesi marginale
secondo MATTARELLA B. G., “Il problema della povertà nel diritto amministrativo”, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc.2,
2012, pag. 359 ss.
23 CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137.
24 È evidente che un siffatto sistema di concessione del credito diventa da una parte fattore di crescita della persona ma
anche, dall’altra, di sviluppo del territorio. A seguito della fiducia accordata ai soggetti cd. “non bancabili”, questi
inevitabilmente arrivano a mettere in gioco non garanzie patrimoniali, ma beni non materiali - quali, in primis la
reputazione personale - altrettanto preziosi ed efficaci, stante il contesto spaziotemporale ristretto in cui l’operazione
economica si svolge. Conseguentemente, detta operazione ha elevate probabilità di sortire una buona riuscita, sia sotto il
profilo del rientro dal prestito - il tasso di default delle operazioni di microcredito è molto basso e si attesta, da ultimo,
in Italia allo 0,73% - sia quanto a ricadute occupazionali, allo stato pari a 2,43 posti di lavoro per ogni credito
concesso. I dati ivi riportati sono tratti dal sito www.microcredito.gov.it.
Per approfondimenti sul tema del rapporto tra microcredito e sviluppo economico territoriale v. NAPOLI M. (a cura di),
“Sistema creditizio e sviluppo locale”, Milano, 2004 e AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Cit.”.
25 NONNE L., “Op. cit.”, pag. 49 ss.
26 CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137 ss.
27 DE VINCENTIIS P., “I meccanismi finanziari del microcredito” in LIMONE A. - CIRAVEGNA D., “Op. cit.”, pag.
57.
28 STEFANELLI M.A., “Op. cit.”, pag. 657.
29 TORCHIA F., “Op. cit.”, pag. 37.
30 CENCINI A.-BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137. Con riguardo agli interventi assistenziali, MATTARELLA B. G., “Op.
cit.”, pag. 366, osserva che nel testo della Costituzione il diritto all'assistenza è disciplinato nel contesto della tutela
dei lavoratori ed è espressamente riconosciuto soltanto al cittadino inabile al lavoro.
31 La rilevanza esiziale eppure sovente negletta dell’articolo 1 della Costituzione è oggetto di acuta e suggestiva analisi da
parte di ZAGREBELSKY G., “Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1”, Torino, 2013.
32 Sul tema v. GIAMPIERETTI M., “Dis-eguaglianza e Mercato. Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015”,
in DELLA MORTE M. (a cura di), “Le dis-eguaglianze nello Stato costituzionale - Collana del Gruppo di Pisa”, Napoli,
2016, pag. 101.
33 È la prospettiva interpretativa adottata da ZAGREBELSKY G., “Op. cit.”.

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