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BILANCIO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA' D’IMPRESA

Giovanni Giove - Dottorato di ricerca di Imprese, Istituzioni, Comportamenti - Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale

PREMESSA

La necessità di redigere un bilancio d’esercizio risponde, oltre agli obblighi di legge1, all’esigenza di valutare il rendimento del capitale investito e, di conseguenza, la capacità organizzativa di un soggetto economico e l’efficacia della strategia delle scelte gestionali. Altri interessi, tra i quali la rilevazione dell’impatto sociale e ambientale che quelle scelte hanno disseminato nel sistema combinato delle tutele (lavoro-produzione-protezione dei diritti) e dei rapporti con tutti gli stakeholders2 primari e cioè dei soggetti fondamentale per il funzionamento dell’azienda (soci, azionisti, investitori, dipendenti, clienti, fornitori) e secondari (istituzioni, comunità locali, associazioni, comitati e altre entità che influenzano o possono essere influenzati dal sistema impresa), richiamano ed invitano la governance a divulgare, con trasparenza, completezza e verità i risultati della gestione affinché siano concretamente misurabili in termini di sostenibilità3. Tale concetto, al netto delle diverse definizioni attribuibili, trova concreta applicazione in tutti quei processi ispirati a una crescita economica stabile e diffusa, da conseguire salvaguardando l’ambiente, creando progresso e benessere sociale4.

Nel secolo scorso, diverse società di grandi dimensioni hanno intrapreso percorsi per rendicontare le performance conseguite nell’ambito della cd. responsabilità sociale dell’impresa5, con modelli adottati per informare gli stakeholders6 della struttura aziendale e degli obiettivi etici, sociali ed ambientali perseguiti. Ad affiancare i bilanci di esercizio sono stati definiti standard per l’elaborazione di bilanci sociali7 (fatta eccezione per gli Enti del terzo settore)8 e ambientali9 ed introdotti alcuni schemi di rendicontazione per la valutazione degli asset intangibili10 delle aziende, finalizzati a illustrare il valore del capitale intellettuale dell’impresa rappresentato dal capitale umano, strutturale e organizzativo e da quello relazionale.

Le iniziative di rendicontazione delle diverse tipologie di performance, sia a seguito del mutato scenario economico, della diffusione e del ruolo delle multinazionali e della globalizzazione, sia per l’accresciuta sensibilità per le tematiche connesse alla cd. Responsabilità Sociale di Impresa (R.S.I.) o Corporate Social Responsibility (C.S.R.), hanno subito, recentemente, una forte accelerazione, sollecitando l’attenzione dei vari regolatori per disciplinarne la funzione e gli obiettivi.

LA RENDICONTAZIONE DELLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (C.S.R.)

Le radici della Corporate Social Responsibilty11 si innestano nel lungo e acceso dibattito avviato durante il secolo scorso negli Stati Uniti12.

Se il tema, dal punto di vista ontologico e dottrinale vanta un passato stratificato da diversi orientamenti multidisciplinari, solo recentemente, dal punto di vista giuridico, la relativa disciplina è stata assoggettata a un trattamento regolatorio ancorché parziale.

Un primo inquadramento della materia, sotto l’aspetto della definizione concettuale, è avvenuto ad opera della Commissione delle Comunità Europee (ora Commissione UE), che nel Libro Verde presentato il 18 luglio 2001, denominato “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, la rappresenta quale “integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate”.

Successivamente veniva emanata la Direttiva 2003/51/CE13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, finalizzata all’indicazione, nella relazione di gestione di accompagnamento al bilancio di esercizio, tra l’altro, di un’ analisi per la comprensione dell’andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione, degli indicatori finanziari fondamentali di prestazione, compresi quelli non finanziari pertinenti per l’attività specifica della società, con la descrizione delle informazioni attinenti l’ambiente e il personale.

Con la Direttiva 2013/34/UE (Direttiva “Accounting”), il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno previsto ulteriori disposizioni in tema di responsabilità sociale indicate, in particolare, negli art. 19 e 20 del provvedimento, con particolare riguardo alle informazioni non finanziarie e alla relazione sul governo societario.

Infine, la Direttiva 2014/95/UE 14(Non Financial Reporting Directive – NFRD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha apportato modifiche alla precedente Direttiva 2013/34/UE, introducendo, con l’art. 19-bis, l’obbligo di redazione, da includere nella redazione di gestione, della Dichiarazione di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati, in media, durante l’esercizio, pari a 500 unità e che hanno un totale attivo dello stato patrimoniale di 20 milioni, oppure un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni.

La DNF, da redigere anche dalla c.d. imprese madri, deve contenere, facendo riferimento agli importi registrati nei bilanci d’esercizio annuali, le informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui:

- una breve descrizione del modello aziendale e delle politiche applicate, comprese le procedure di diligenza applicate, con il risultato di tali politiche;

- i principali rischi connessi agli aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate e gli indicatori fondamentali di prestazione, di carattere non finanziario, pertinenti per la specifica attività.

Ulteriore novità introdotta dalla Direttiva in rassegna è stata quella di prevedere l’inserimento nella relazione del governo societario, della formulazione della policy in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall’impresa relativamente ad aspetti quali, l’età, il sesso, il percorso formativo e professionale, indicandone gli obiettivi, le modalità di attuazione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

Di recente, con la Direttiva 2464/2022, “Corporate Sustainability Reporting Directive” C.S.R.D”, del Parlamento Europeo e del Consiglio15 è stata impressa una svolta decisiva per gli obblighi di rendicontazione della sostenibilità, con l’introduzione di una specifica dichiarazione finalizzata a comunicare periodicamente ed in modo dettagliato tutte le informazioni che coinvolgono o possono influenzare il ciclo aziendale sotto il profilo dei rischi, delle opportunità e degli impatti che l’attività dell’impresa genera sulle persone e sull’ambiente. La direttiva rafforza la responsabilità sociale delle imprese per le scelte nell’ambito delle politiche ESG (Environmental, Social, Governance), consentendo, in tal modo, un’apertura più estesa alle opportunità di investimento nel settore e un più facile accesso al credito.

In tale documento è prevista la descrizione del modello e della strategia aziendale dell’impresa, che deve indicare:

- la resilienza del modello e delle strategie aziendali correlati ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, nonché alle loro modalità di attuazione;

- le possibili opportunità derivanti dalle questioni di sostenibilità;

- i piani, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale;

- l’appropriatezza del modello e della strategia aziendale rispetto agli interessi degli stakeholders e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità.

È necessaria, inoltre, una descrizione

- degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati, inclusi, ove opportuno, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un’indicazione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

- del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

- delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

- delle informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

- delle procedure di diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità, in linea con gli obblighi dell’U.E..

- dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

- di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

- dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità;

- delle principali dipendenze da tali questioni e le modalità di gestione di tali rischi;

- degli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.

In termini di novità, la Direttiva CRSD, rispetto alla NFRD prevede, tra l’altro, l’estensione dell’obbligo di comunicazione sulla sostenibilità alle società di grandi dimensioni con sede in Europa, con oltre 250 dipendenti e a tutte quelle quotate in mercati regolamentati, incluse le PMI quotate sui mercati europei, ad eccezione delle microimprese. La nuova Direttiva impone una rendicontazione più estesa con riferimento al governo societario. Ed introduce, inoltre, disposizioni circa l’utilizzo di standard comuni di rendicontazione UE che saranno sviluppati dall’ European Financial Reporting Advisory Group16 (EFRAG) e adottati dalla Commissione UE Gli standard saranno sviluppati secondo il principio della doppia materialità: le imprese dovranno fornire informazioni17, utilizzando i criteri di uniformità della Tassonomia ufficiale18, sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sull’ impatto delle attività aziendali. Sono state previste, altresì, norme tecniche per divulgare i dati e le notizie delle aziende mediante l’inoltro, in formato digitale, al Punto di accesso unico europeo, per finalità di trasparenza e sicurezza, che saranno trasfuse in un database pubblico accessibile alla vasta platea dei soggetti interessati, contenente informazioni armonizzate e prontamente disponibili19. Tale sistema contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo20.

Le nuove norme introdotte dalla CSRD saranno applicabili a partire dai bilanci relativi all’esercizio (il termine di presentazione scade l’anno successivo all’anno solare di riferimento per le imprese che redigono i bilanci in coincidenza dell’anno solare):

- dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese, con più di 500 dipendenti, già soggette alla Direttiva NFRD unitamente al bilancio relativo allo stesso anno.

- dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla Direttiva sulla Dichiarazione Non Finanziaria, ovvero che, alla data di chiusura dell’esercizio, superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
  2. b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40.000.000 euro;
  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

- dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, ad esclusione delle microimprese, cioè quelle che alla data di chiusura dell’esercizio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
  2. b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700.000 euro;
  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio:10.

Si prevede, in prospettiva, l’estensione degli obblighi alla restante platea di aziende non coinvolte, come le PMI non quotate21, prevendo, per il sostenimento dei costi di sistema, iniziative per il loro sgravio.

NOTE

1 Artt. 2423 e seguenti del Codice civile.

2 Per approfondimenti sull’elaborazione della teoria: R. E. Freeman, “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, Pitman, 1984, Boston, ristampato dalla Cambridge University Press nel 2010.

3 M. S. Chiucchi, M. Giuliani, “Introduzione alla sostenibilità aziendale”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2023; M. Lefko, “Global Sustanaibility”, Morgan James Publishing, 2017, New York; M. G. Lucia, S. Duglio, P. Lazzarini, “Verso un’economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide”, Ed. Franco Angeli, 2018, Milano; L. Valera, “La sostenibilità: un concetto da chiarire”, in Economia & Diritto Agroalimentare 1/2012, Firenze University Press, 2012, Firenze; P. Tenuta, “Indici e modelli di sostenibilità”, Ed. Franco Angeli, 2009, Milano.

4 Il concetto di sviluppo sostenibile è così definito nel rapporto “Your Common Future” del 1987 della Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo (WCED- ONU): “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

5 S. Scardella Prandstraller, V. Cillo, D. Magni, R. Palladino, T. Riso, A. Papa “Manuale di responsabilità sociale di impresa”, Ed. Mc Graw Hill, 2022, Milano; M. Castellaneta, F. Vessia, “La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, Napoli; F. Balluchi, K. Furlotti, “La responsabilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability”, G. Giappichelli Editore, 2019, Torino; F. Gangi, M. Mustilli, “La responsabilità sociale impresa. Principi e pratiche”, Casa Editrice Egea, 2018, Milano.

6 Con i processi strategici della “Stakeholder Engagement”, sono strutturati percorsi per coinvolgere tutte le parti interessate alle attività aziendali, in modo da attuare i principi di responsabilità sociale di impresa sul confronto e le aspettative degli stakeholders.

7 (a cura di) ANTeS Academy “Il nuovo bilancio sociale”, Maggioli Editore, 2020, Rimini; M. Verde, “Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso”, G. Giappichelli Editore, 2017, Torino.

8 Gli Enti del terzo settore sono tenuti a redigere e pubblicare i bilanci sociali o di esercizio secondo le disposizioni dettate, in particolare, dagli articoli 13, 14, 39 e 61, comma 1, lett. l) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 177 e dalle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

9 A. Bologni Cobianchi, “Comunicare la Sostenibilità. Oltre il Greenwashing”, Ulrico Hoepli Editore, 2022, Milano; P. Tettamanzi, P. Minutiello, “ESG: bilancio di sostenibilità e integrated reporting”, Ed. Wolters Kluwer, 2022, Milano.

10 D. Balducci, “Valutazione dei beni immateriali e asset intangibili”, Aedi Editore, 2021, Milano.

11 La teorizzazione della Corporate Social Responsibility si fa risalire a Howard R. Bowen, “Social responsibilities of the businessman”, Harper & Row, 1953, New York.

12 Per approfondimenti si rimanda a C. Nigro, M. Petracca, “La Corporate Social Responsibility: dalle origini all’approccio situazionista. Focus sui processi di isomorfismo e di decoupling”, G. Giappichelli Editore, 2016, Torino.

13 Che ha apportato, tra l’altro, modifiche alla redazione dei conti annuali di taluni tipi di società, in precedenza stabiliti dalla Direttiva 78/660/CE - IV Direttiva).

14 Recepita in Italia con l’emanazione del Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

15 La Direttiva è stata pubblicata nella G.U.C.E. il 16 dicembre 2022.

16Secondo il principio della doppia materialità, le imprese dovranno fornire informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sull’impatto delle attività aziendali.

17 Soggette ad audit. Cfr. Dott. Nicola Casale, Componente della Commissione Responsabilità Sociale d’Impresa Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, “Assurance delle informazioni non finanziarie”, Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 18 settembre 2019,

in https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmfm&-.

18 Regolamento (UE) 2020/852, recante la Tassonomia per la finanza sostenibile, in vigore dal 13 luglio 2020. 2020/852.

19 Il sistema consente di contrastare o ridurre il fenomeno del grennwashing, attraverso il quale si intendono nascondere notizie pregiudizievoli sulla sostenibilità di un’azienda.

20Si rimanda alla scheda della Commissione Europea disponibile sul sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_21_367.

21 Che comunque possono utilizzare gli standard su base volontaria.

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